plasmaGli eurogiudici, ferma restando la definizione extrafiscale, si soffermano sulla ratio della deroga e ribadiscono i principi che regolano l’interpretazione nel sistema europeo.

 

Al centro della controversia, giunta a sentenza oggi, una società tedesca che gestisce un centro di donatori di sangue e che ha ceduto, nel quadro della sua attività economica, plasma per la produzione di medicinali. A tale cessione, la società, ha ritenuto non applicabile il regime di esenzione e conseguente riteneva di poter esercitare il diritto di detrazione dell’Iva a monte per l’acquisto di beni e servizi impieganti, a valle, per le operazioni di cessione di plasma.

 

L’Amministrazione finanziaria tedesca negava il predetto diritto di detrazione dell’imposta dovuta o assolta a monte con la motivazione che anche la cessione di plasma doveva ricondursi all’esenzione – senza diritto di detrazione – di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lett. d), della direttiva Iva, prevista per le cessioni di sangue

 

Ne scaturiva un contenzioso nel corso del quale il giudice nazionale sottoponeva alla Corte le questioni pregiudiziali:

 

 

  • se l’esenzione debba essere interpretata nel senso che la cessione di sangue umano comprende anche la cessione di plasma da esso ottenuto;
  • in caso di risposta affermativa alla prima questione: se ciò valga anche per il plasma non destinato direttamente a scopi terapeutici, ma esclusivamente alla produzione di medicinali;
  • in caso di risposta negativa alla seconda questione: se ai fini della classificazione come sangue rilevi unicamente la destinazione effettiva o anche l’impiego astrattamente possibile del plasma.

 

 

La pronuncia della Corte di giustizia

 

Con la pronuncia, qui in commento, la Corte ribadisce i principi che regolano l’interpretazione delle esenzioni nel sistema europeo dell’Iva. Si tratta dei principi secondo cui le esenzioni:

 

 

  • perseguono l’obiettivo di agevolare l’accesso a talune prestazioni nonché la fornitura di taluni beni evitando i maggiori costi che deriverebbero dal loro assoggettamento all’Iva;
  • costituiscono nozioni autonome del diritto dell’Unione, volte ad evitare divergenze nell’applicazione da uno Stato membro all’altro del sistema dell’Iva;
  • devono essere interpretate restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio secondo cui l’Iva è dovuta su ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo;
  • la loro interpretazione deve essere conforme agli obiettivi perseguiti e deve rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di neutralità fiscale.

 

 

Tanto premesso, la Corte si sofferma sulla necessità che nozione di “sangue umano”, che non è definita dalla direttiva Iva (2006/112/CE), sia intesa conformemente al senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui detta nozione è utilizzata e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui fa parte. Fermo restando, quindi, la definizione extrafiscale di sangue e plasma, la Corte si sofferma sulla ratio dell’esenzione da Iva.

 

Sotto tale profilo, i Giudici europei evidenziano che l’esenzione da Iva di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettera d), della direttiva Iva, concerne le operazioni direttamente collegate all’assistenza sanitaria o aventi finalità terapeutica. Nel predetto presupposto, quindi, secondo la Corte di Giustizia la cessione di sangue umano, ivi compresa la cessione del plasma del quale il sangue è composto, deve rientrare nell’ambito dell’esenzione quando tale cessione contribuisce direttamente ad attività di interesse pubblico, ossia quando il plasma ceduto è direttamente impiegato per l’assistenza sanitaria o per finalità terapeutiche.

 

Diversamente, esclude la Corte, non può invece rientrare nell’esenzione da Iva, il cosiddetto plasma industriale, ossia il plasma la cui cessione non contribuisce direttamente ad attività di interesse pubblico, in quanto destinato a essere integrato in una produzione industriale, in particolare ai fini della produzione di medicinali. Secondo i giudici dell’Unione è irrilevante la circostanza che un plasma destinato a un uso industriale possa teoricamente essere oggetto di un impiego terapeutico diretto. Una tale prospettazione teorica non può far scattare l’esenzione con la motivazione di limitare il costo del solo plasma effettivamente destinato a un uso terapeutico diretto.

 

Nel caso concreto esaminato, la decisione della Corte si discosta dalle conclusioni dell’Avvocato generale che, invece, prospettava una soluzione interpretativa che ammetteva l’esenzione anche per la cessione di plasma destinato alla produzione di medicinali. Giova evidenziare che nella sentenza, qui in commento, la Corte, pur non argomentando sul tema del diritto di detrazione, sembra tenere conto indirettamente della preclusione del diritto di detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti di beni e servizi impiegati in operazioni esenti. Preclusione che nel caso in esaminato non opera atteso che la cessione di plasma in quanto destinato alla produzione di medicinali deve, correttamente, essere assoggettata a imposizione.

 

Le conclusioni della Corte Ue

 

I giudici di Bruxelles hanno fornito un importante orientamento in merito alla nozione di sangue chiarendo che, in tale nozione, rientrano anche i suoi componenti, come il plasma la cui cessione, pertanto, ai fini Iva, è esente a condizione che il plasma ceduto sia direttamente impiegato per l’assistenza sanitaria o per finalità terapeutiche.