certificazione-unica-2019-agenzia-entrateCertificazione Unica 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delucidazioni sulle novità per l’anno in corso.


I sostituti d’imposta utilizzano la Certificazione unica 2019 (Cu), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

 

La Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 31 marzo mentre la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello “ordinario” deve essere effettuata entro il 7 marzo, in via telematica. Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2019.

 

Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2019.

 

I modelli e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure da quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

 

Modalità di presentazione

 

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:

 

a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;

 

b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

 

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

 

ATTENZIONE

 

Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e soltanto in seguito, fornisce all’utente una ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione.

 

Pertanto, soltanto quest’ultima ricevuta costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione.

 

Soggetti obbligati all’invio

 

Sono tenute alla compilazione della Certificazione Unica tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP.

 

I dati contenuti nella presente dichiarazione riguardano l’imponibile contributivo INPS Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini previdenziali ed assicurativi, e gli elementi utili all’aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti.

 

La dichiarazione, pertanto, ha per oggetto tutti i redditi corrisposti nel 2018 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall’INPS Gestione Dipendenti Pubblici:

 

  • Gestione Cassa Pensioni Statali;
  • Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
  • Istruzioni per la compilazione
  • Gestione Cassa Pensioni Insegnanti;
  • Gestione Cassa Pensioni Sanitari;
  • Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
  • Gestione INADEL;
  • Gestione ENPAS;
  • Gestione ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita);
  • Gestione Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  • Gestione ENAM.

 

Modelli e istruzioni

 

 

 Modello ordinario Certificazione unica – pdf

 

 

 Modello sintetico Certificazione unica – pdf

 

 

 Istruzioni per la compilazione – pdf