certificazione unica 2017Primo appuntamento dell’anno con il Fisco, per i sostituti d’imposta, con riferimento alla Certificazione unica 2017, che attesta i redditi di lavoro dipendente e assimilati e i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e alcuni redditi diversi corrisposti.


 

L’anno d’imposta interessato, naturalmente, è il 2016. La Cu deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro martedì 7 marzo, utilizzando il modello “ordinario” approvato con provvedimento dello scorso 16 gennaio, insieme alle relative istruzioni.

 

Un comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate diffuso oggi conferma, tuttavia, che anche per quest’anno, come chiarito con le circolari 6/2015 e 12/2016, alle certificazioni arrivate oltre il 7 marzo, contenenti dati non utilizzabili ai fini della precompilata, non saranno applicate sanzioni, a patto che arrivino all’Agenzia entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.

La Certificazione unica viaggia online e, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sono disponibili i software di compilazione e controllo di cui dovranno servirsi i sostituti d’imposta: il primo consente di inserire i dati e di predisporre il file da inviare, il secondo verifica, prima della trasmissione definitiva, la presenza di eventuali anomalie e incongruenze, debitamente segnalate con messaggi di errore.

 

In particolare, il flusso telematico comprende:

 

 

  • il frontespizio, nel quale sono riportate tre caselle da barrare in casi specifici (annullamento o sostituzione di una precedente Cu, eventi eccezionali), i dati del sostituto e del rappresentante firmatario della comunicazione, la firma della comunicazione e l’impegno alla presentazione telematica
  • il quadro CT, che contiene le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate
  • la Certificazione unica, suddivisa in tre sezioni riservate, rispettivamente:
    • ai dati relativi al sostituto e al sostituito (identica a quelli del modello “sintetico” consegnato ai lavoratori)
    • alla certificazione dei redditi di lavoro dipendente, assimilati e all’assistenza fiscale, con riportati, separatamente, i dati fiscali, previdenziali e assistenziali, e assicurativi Inail
    • alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi.

 

 

La presentazione, dunque, è rigorosamente online e deve avvenire attraverso i servizi telematici dell’amministrazione finanziaria, Fisconline o Entratel. La trasmissione può essere effettuata direttamente dai soggetti tenuti all’adempimento o tramite gli intermediari abilitati; in ogni caso, la procedura si considerata conclusa con successo nel giorno in cui è terminata la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ad attestare l’avvenuto ricevimento, una comunicazione consultabile nella sezione “Ricevute” del sito dell’Agenzia.

 

Il modello “ordinario” non contiene la scheda per la scelta della destinazione del 2, 5 e 8 per mille dell’Irpef, presente, invece, nel modello “sintetico” destinato al contribuente. Le certificazioni inviate entro il 7 marzo, ma scartate dal servizio telematico, sono considerate pervenute nei termini di scadenza se trasmesse nuovamente, corrette, entro i cinque giorni dalla data della comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

 

Nuovi spazi nel modello 2017

 

Molte le misure legislative che hanno comportato modifiche alle dichiarazioni fiscali 2017. Il modello da utilizzare per la Cu 2017, ad esempio, ha dovuto far posto alle nuove sezioni riservate ai premi di risultato, per i quali, la Stabilità 2016, ha introdotto a regime una tassazione agevolata. Il sistema prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e relative addizionali) del 10% per le somme ricevute a titolo di premi di risultato. Il beneficio è riconosciuto anche per la partecipazione agli utili dell’impresa da parte dei dipendenti. Questi ultimi, inoltre, possono richiedere i riconoscimenti economici anche sotto forma di benefit detassati. La condizione è che nell’anno precedente a quello di percezione dei premi, il reddito del beneficiario non abbia superato il tetto di 50mila euro (soglia innalzata a 80mila euro con l’ultima legge di bilancio).

 

Accolte, inoltre, le voci dedicate al regime speciale di vantaggio riservato ai lavoratori (con specifiche mansioni e qualifiche) “impatriati” ovvero a chi, non residente nel nostro Paese da almeno cinque anni, decide di trasferirsi in Italia, con l’impegno di rimanerci per un determinato periodo. Il beneficio consiste nell’abbattimento del 30% del reddito imponibile prodotto nel territorio (dal periodo d’imposta 2017 l’abbattimento sarà del 50%). Nuova sezione, poi, per i dati relativi ai rimborsi di beni e servizi effettuati dal datore di lavoro, non soggetti a tassazione (articolo 51, comma 2, lettere f-bis ed f-ter, del Tuir).

 

La prossima tappa fiscale dei sostituti d’imposta, quindi, riguarda la trasmissione della Certificazione unica, con modello “ordinario”, al Fisco; la successiva sarà la consegna del modello “sintetico” ai lavoratori cui corrispondono retribuzioni/compensi/provvigioni, operando ritenute alla fonte. Quest’ultima scadenza, prima fissata al 28 febbraio, è stata spostata al 31 marzo dal Dl 193/2016.