crediti, svalutazioni, compensazioneD’ora in poi sarà possibile il rilascio della certificazione su istanza anche per le fatture ancora non contabilizzate; la piattaforma registrerà l’importo certificato nel conto liquidato con un’apposita causale di sistema. Sono disponibili nuove funzionalità del sistema.

 

Inoltre attraverso una nuova funzione di chiusura fatture, è possibile porre nello stato di lavorata una o più fatture; la piattaforma registrerà l’importo ancora in lavorazione nel conto non liquidabile con un’apposita causale di sistema. Tutte le informazioni di dettaglio delle novità introdotte saranno disponibili nella prossima versione della guida utente PA.

 

La Piattaforma per la certificazione dei crediti consente ai Creditori della P.A. di chiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati.

 

Il creditore (o un suo delegato) dà inizio al processo di certificazione, presentando alla P.A., nei confronti della quale vanta un credito certificabile, un’istanza per la certificazione tramite la Piattaforma.

 

Se la P.A. non provvede al rilascio della certificazione entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza, il creditore può chiedere all’Ufficio Centrale di Bilancio o alla Ragioneria Territoriale dello Stato, sempre tramite la Piattaforma, la nomina di un commissario ad acta che sarà incaricato di provvedere, senza oneri a carico del richiedente, al rilascio della suddetta certificazione al posto della P.A. La certificazione reca la data entro la quale la P.A. deve procedere al pagamento.

 

La P.A., sempre utilizzando la Piattaforma, riceve le istanze di certificazione e, dopo aver effettuato gli opportuni riscontri, certifica il credito10 ovvero ne rileva l’inesigibilità o l’insussistenza, anche parziale. Nel caso in cui la P.A. vanti dei crediti nei confronti del richiedente, la certificazione sarà resa al netto di tali somme.

 

Ricordiamo, infine, che qualora la P.A. non provveda entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza al rilascio della certificazione o alla rilevazione dell’insussistenza o inesigibilità, anche parziale, del credito, il creditore riceve un messaggio di posta elettronica relativo all’inerzia dell’amministrazione e può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma.