centrale-unica-di-committenza-soggetti-aggregatori-679x325Sospesa l’efficacia del provvedimento 30 aprile 2015 n. 32 dell’Autorità nazionale anticorruzione, che aveva bocciato la centrale di committenza costituita dall’Asmel.

 

Lo stabilisce l’ordinanza cautelare n. 4016 depositata dal Consiglio di Stato, che ha rimesso al Tar Lazio la decisione di merito sulla questione. Il Consiglio di Stato non si sbilancia sulla questione, ma dà atto che, per valutare se il modello di aggregazione posto in essere sia o meno compatibile con il modello organizzativo legale, è necessario che la legge che lo contempla e ne disciplina il regime transitorio sia entrata in vigore.

 

Tale accertamento presuppone un esame nel merito della questione, da effettuarsi dal Tar Lazio con celerità in ragione della particolare rilevanza degli interessi implicati dalla vicenda in esame.

 

Nelle more della decisione, i giudici di Palazzo Spada ritengono opportuno, anche al fine di non incidere sulle procedure di gara in corso, sospendere l’efficacia del provvedimento 32/2015 dell’Autorità nazionale anticorruzione. Ora il Tar Lazio dovrà fissare l’udienza di merito per decidere se le gare effettuate dall’Asmel per conto dei Comuni sono prive del presupposto di legittimazione.

 

Anche presso il Tar Napoli risultano pendenti altri ricorsi, che hanno avuto un esito cautelare oscillante e saranno discussi nel merito il 21 ottobre e il 18 novembre 2015, quindi la questione potrà chiarirsi solo verso la fine dell’anno.

 

Nel frattempo Asmel non potrebbe comunque operare come centrale di committenza perchè è stata esclusa, per carenza dei requisiti, dall’apposito elenco approvato dall’Anac con delibera del 23 luglio 2015.

 

Infatti per decidere se le gare effettuate dall’Asmel per conto dei Comuni siano prive del presupposto di legittimazione occorre comunque attendere l’entrata in vigore il 1° novembre dell’obbligo di cui all’art. 33, comma 3-bis del Codice.

 

Ricordiamo che l’art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 obbliga i Comuni non capoluogo di provincia a procedere all’acquisizione di lavori, ben e servizi mediante, tra l’altro, “un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”. L’art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107 ha prorogato l’entrata in vigore del suddetto art. 33 al 1° novembre 2015.