L’aliquota della cedolare secca applicabile ai contratti di natura transitoria è quella ordinaria del 21% o quella ridotta del 10%?
Gianluigi Melandri
Il contratto di locazione a uso transitorio è utilizzato per esigenze abitative temporanee non turistiche, avente durata variabile da un minimo di 1 mese a un massimo di 18 mesi. Il corrispettivo della locazione a uso transitorio può essere liberamente determinato dalle parti (canone libero), tranne in alcune zone in cui l’importo del canone è determinato secondo accordi territoriali. Mentre nel primo caso l’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti, nel secondo è invece prevista un’aliquota ridotta. Nello specifico, per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettere a) e b), del Dl 551/1988) l’aliquota, dal 2013, è pari al 15%, ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017.