catasto-tavolare-comuniCatasto Tavolare Comuni: ecco che cos’è e alcune indicazioni su dove viene utilizzato. I dettagli.


Il catasto tavolare dei Comuni è uno dei due sistemi catastali utilizzati in Italia ed è in uso, da molti secoli, nelle province di Bolzano e di Trento.

Tale ordinamento si differenzia dal catasto ordinario per le modalità di conservazione e per il diverso peso giuridico delle sue risultanze, che hanno efficacia costitutiva, oltre che probatoria, per i trasferimenti immobiliari.

Oggi vige in Italia nei territori annessi al termine della prima guerra mondiale, vale a dire le attuali province di Trieste, Gorizia, Trento, Bolzano, in alcuni comuni della provincia di Udine (Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello, Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Tarvisio, Terzo di Aquileia, Villa Vicentina e Visco), nel comune di Pedemonte e l’ex comune di Casotto (Provincia di Vicenza), nei comuni di Magasa e Valvestino (Provincia di Brescia) e in tre comuni della Provincia di Belluno (Cortina d’Ampezzo, Colle Santa Lucia e Livinallongo del Col di Lana).

Si differenzia dal catasto ordinario (qui alcune indicazioni sulla rendita catastale), oltre che per le origini storiche, per la modalità di conservazione e per il diverso rilievo giuridico delle sue risultanze, che hanno efficacia costitutiva, oltre che probatoria, per i trasferimenti immobiliari.

Catasto Tavolare Comuni

Il primo provvedimento ufficiale viene individuato nella circolare amministrativa del Ministero delle Finanze del 13 ottobre 1932, n. 9016, che disponeva testualmente: “Poiché nelle Terre Redente vige l’Istituto del Libro Fondiario (Tavolare), che non esiste nelle altre province del Regno e poiché il Catasto vi è strettamente collegato e ne forma anzi un necessario complemento, la conservazione del catasto, nelle Terre Redente, deve essere fatta seguendo la legislazione ex-austriaca, cioè sulla base della Legge 23 maggio 1883, B.L.I. n. 83, e l’Ordinanza Ministeriale 11 giugno 1883, B.L.I. n. 91“.

Visura Catastale tavolare

La visura catastale tavolare può essere richiesta da chiunque, indipendentemente dalla titolarità sull’immobile.

I parametri di ricerca per ottenere una visura catastale tavolare sono i seguenti:

  • Dati anagrafici dell’intestatario (Persona Fisica e Impresa);
  • Indirizzo (solo per i fabbricati);
  • Dati catastali dell’immobile (ordinaria e storica)

Principi del sistema catastale tavolare

Il sistema tavolare poggia su quattro principi:

  • Principio del predecessore tavolare
detto anche principio di continuità nelle intavolazioni, ovvero nel senso che si può iscrivere un diritto solo nei confronti del soggetto proprietario iscritto.
  • Principio dell’iscrizione
il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con l’iscrizione nel libro fondiario.
Questa operazione, detta “intavolazione“, è il vero atto traslativo. Ed è quindi presupposto di efficacia, anche fra le parti, del trasferimento o della costituzione del diritto reale.
Nel diritto italiano vige invece il principio che la compravendita, anche immobiliare, si perfeziona con il solo consenso (art. 1376 del Codice Civile). E che la trascrizione è il mezzo per dirimere i conflitti tra più acquirenti dallo stesso alienante.
  • Principio di legalità
nessuna iscrizione può avvenire se non è ordinata con decreto del giudice tavolare, previo controllo, da parte dello stesso, del titolo in base al quale è richiesta l’iscrizione medesima.
  • Principio della pubblica fede
l’iscrizione vale titolo in favore dei terzi (aventi un interesse legittimo e attuale) che in essa facciano affidamento con un duplice senso:

  • funzione negativa: ciò che non è iscritto nel libro fondiario è inefficace contro i terzi in buona fede
  • funzione positiva: ciò che è iscritto, ha efficacia contro chiunque.

Il sistema tavolare riconosce l’esistenza dell’usucapione (possesso pacifico, non clandestino, non ad altro titolo come il precario). E questa sorta di “proprietà naturale” deve essere intavolata in seguito a una sentenza passata in giudicato che ne convalidi il diritto e serva da titolo per l’iscrizione stessa.

Le “schede” sono redatte sui beni immobiliari, con la descrizione di tutti i diritti sopra di essi spettanti alle singole persone, non sulle persone con gli atti traslativi dei beni stessi.