immobili-demanio-imuUna recente ordinanza della Corte di Cassazione ha recentemente affrontato la questione dell’esenzione IMU relativa all’abitazione principale nei casi in cui i componenti del nucleo familiare risiedano in immobili diversi situati in comuni differenti.


La Corte ha esaminato attentamente la normativa relativa all’IMU per l’abitazione principale, risalendo alle sue origini nel decreto legislativo n. 23 del 2011 fino alla sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022 e alle successive pronunce giurisprudenziali.

L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. Si ricorda che in linea di massima l’IMU non è dovuta sull’abitazione principale. Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale solo le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Tuttavia nella controversia esaminata dai giudici si fa riferimento al ricorso di un Comune che lamentava il mancato rispetto delle regole in materia di residenza anagrafica.

La Cassazione chiarisce l’esenzione IMU per i coniugi con residenze separate

La questione sollevata riguarda la questione del mantenimento dell’esenzione dall’IMU nei casi in cui i membri del nucleo familiare hanno scelto consapevolmente di stabilire la propria residenza e dimora abituale in luoghi e immobili diversi per esigenze personali. In altre parole, quando i membri della stessa famiglia decidono di vivere in residenze separate per motivi personali o professionali, sorge il dilemma se ciascuna residenza può essere considerata abitazione principale ai fini dell’agevolazione fiscale sull’IMU.

Questa situazione solleva interrogativi sul concetto di “abitazione principale” e sulla sua applicazione nel contesto di famiglie che vivono in residenze separate. La Cassazione deve valutare se, nonostante la separazione fisica, ciascuna residenza può ancora essere considerata “abitazione principale” e quindi idonea all’esenzione fiscale prevista per tale categoria di immobili.

È stato sottolineato che il concetto di “nucleo familiare” non era inizialmente contemplato nella normativa originaria sull’IMU, ma è stato introdotto successivamente dall’articolo 4, comma 5, lettera a) del decreto legge 16 del 2012, disposizione poi confermata dall’articolo 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013.

Nel caso specifico discusso davanti alla Cassazione, il Comune ha presentato ricorso eccependo la violazione dell’articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011, poiché il contribuente è stato ritenuto erroneamente idoneo a beneficiare dell’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale in relazione a un immobile in cui non aveva mai fissato la residenza anagrafica.

Con l’ordinanza n. 11072 del 24 aprile 2024, la Corte Suprema di Cassazione ha stabilito che l’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale non può essere concessa per un immobile di cui sono co-proprietari entrambi i coniugi, se soltanto uno dei due risiede effettivamente nell’immobile. In altre parole, è sufficiente che il possessore legale dell’immobile vi risieda, anche se il coniuge vive stabilmente altrove durante il periodo di riferimento per l’applicazione dell’esenzione fiscale.

Di conseguenza, il giudice ha confermato il diritto all’esenzione per ogni abitazione principale di persone legate da matrimonio o unione civile che abbiano dovuto stabilire la propria dimora abituale e residenza anagrafica in un altro immobile per necessità di vita.


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it