case-di-riposo-esenzione-imuLe case di riposo in quali casi non hanno diritto all’esenzione IMU? A fare chiarezza è la CTP di Udine, con la sentenza del 31 agosto 2018, n. 207.


Il Comune non ha riconosciuto al contribuente per gli immobili, detenuti in proprietà e utilizzati nel 2012 per accogliere, accudire ed assistere anziani autosufficienti e non autosufficienti, in attuazione di una apposita convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, il diritto all’esenzione, in quanto ai sensi dell’art. l, comma 1,. lettera p) e dell’art. -4, comma 2, lettera a) del D.M. 200/2012, l’Azienda Pubblica non ha dimostrato di svolgere l’attività istituzionale con modalità non commerciali.

 

L’art. 5 del D.Lgs.n. 207 del 2001, prevede:

 

a) al comma l, l’obbligo delle “istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi;

 

b) comma 8: “alle istituzioni riordinate in aziende di servizi si applicano le disposizioni fiscali di cui all’art. 88, comma 2, del D.P.R, 22 dicembre 1986, n. 917 e delle disposizioni, anche amministrative, di attuazione”. L’art. 88 del TUIR, prevede che l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le unità sanitarie locali, non costituiscono esercizio di attività commerciali.

 

Dalla documentazione in atti, emerge che la Casa per Anziani – Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona:

 

  • opera con criteri imprenditoriali, informando le proprie attività di gestione a criteri di etica, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio (art. 2 dello Statuto); le rette di degenza sono determinate per coprire tutti i costi dell’attività ricettiva, incluse le spese generali;
  • tutti i costi relativi all’assistenza sanitaria sono coperti dal Servizio Sanitario Regionale;
  • le rette applicate dall’ente ricorrente sono in linea con quelle applicate dalle ASP private, anche se si collocano nella fascia bassa;
  • l’attività svolta non è indirizzata esclusivamente all’accoglienza di persone non
  • autosufficienti ma vengono accolte, sebbene in misura inferiore, anche persone autosufficienti, non rientranti tra i soggetti coperti dalla convenzione stipulata con l’Azienda per i Servizi Sanitari del Medio Friuli, facendo venir meno così l’esclusività dell’attività sanitaria richiesta per l’applicazione dell’esenzione dal nuovo art. 7, comma l, lett. i), del D.lgs n. 504/92, come modificato dall’art. 91-bis, comma l, del D.L. n. l del 2012.

 

In allegato il testo completo della Sentenza della CTP di Udine.