equitalia-fermare-cartelle-tasse-672A decorrere dal 1° gennaio 2016 è obbligatoria l’adozione della nuova versione per i ruoli consegnati dall’Agenzia delle Entrate agli agenti della riscossione. Più chiara e fruibile, ma soprattutto più aderente al nuovo impianto normativo del contenzioso tributario, degli oneri di riscossione e più corrispondente all’attuale assetto organizzativo dell’Agenzia delle Entrate. Tra le modifiche, un’unica sezione per le molteplici modalità di pagamento degli importi a ruolo. Il restyling della cartella di pagamento è arrivato con il provvedimento del 19 febbraio 2016.

 

Nello specifico i maggiori ritocchi hanno riguardato le avvertenze, infatti, dopo la revisione della disciplina dell’istituto del reclamo-mediazione, la sezione “Presentazione del reclamo-mediazione e del ricorso” è diventata “Presentazione del ricorso”. Eliminato quindi ogni riferimento alle norme precedenti che imponevano al contribuente di presentare, in via preliminare, un’istanza di reclamo-mediazione. Ora, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, la presentazione del ricorso giurisdizionale produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa (articolo 17-bis, Dlgs 546/1992).

 

Nel restyling trova anche posto il nuovo limite di valore della controversia entro il quale il contribuente può agire in giudizio senza l’assistenza tecnica di un difensore. Tale limite, infatti, è passato da 2.582,28 a 3mila euro. Inoltre, il foglio Avvertenze relativo ai ruoli emessi dagli Uffici provinciali-Territorio è stato modificato per tutti gli uffici, tranne per quelli di Roma, Milano, Napoli e Torino che, avendo mantenuto una struttura autonoma, continuano a usare le “istruzioni” approvate nel 2013 con provvedimento, naturalmente aggiornate.

 

Più soft la revisione del modello che, come anticipato, presenta, al posto delle due del vecchio modulo, un’unica sezione per il “Dove e come pagare”. Infine, cambia la terminologia relativa alle somme spettanti all’agente della riscossione: la parola “compensi” si trasforma in “oneri di riscossione”. Per completezza il provvedimento pubblica sia il nuovo modello sia tutti gli allegati con le Avvertenze.