cartelle esattorialiL’articolo 36, comma 4-ter, del Dl 248/2007, prevede, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008. In base a tale disposizione è sufficiente, al fine di non incorre nella sanzione di nullità, l’indicazione della persona responsabile del procedimento, a prescindere, quindi, dalla funzione (apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata. Questa procedura appare peraltro sufficiente ad assicurare gli interessi a essa sottostanti e, cioè, la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa. A ribadirlo la Corte suprema, con l’ordinanza 3533 del 23 febbraio 2016.

 

La vicenda processuale

 

Un contribuente ricorreva per Cassazione avverso una sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva accolto l’appello di Equitalia e, per l’effetto, confermato la legittimità di una cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo per Iva, Ires e Irap. La materia del contendere riguardava soprattutto l’indicazione, nell’ambito dell’atto impugnato, della figura del responsabile del procedimento. Secondo la Ctr, dalla cartella di pagamento si evinceva chiaramente sia il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (di competenza dell’ente creditore) sia il responsabile di emissione e notificazione della cartella.

 

Nel successivo ricorso per cassazione, il contribuente denunciava la violazione dell’articolo 7 della legge 212/2000 (“Statuto del contribuente”) e dell’articolo 36, comma 4-ter, del Dl 248/2007, in quanto nella cartella che gli era stata notificata mancava l’indicazione dell'”effettivo” responsabile del procedimento e cioè del funzionario che materialmente aveva curato l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella, non essendo sufficiente l’indicazione della figura del dirigente apicale che non aveva rivestito “alcuna funzione nella gestione diretta dei procedimenti tributari riferibili ai singoli contribuenti“.

 

La pronuncia della Cassazione

 

La Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente: con accertamento di fatto incontroverso, infatti, la Ctr aveva dato atto dell’indicazione, nella cartella impugnata, sia del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo che del responsabile di emissione e notificazione della cartella di pagamento. A ogni modo, precisano i giudici, “ai sensi del D.L. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella è prevista, in relazione ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (come appare quello di specie), a pena di nullità; in base al tenore letterale di detta disposizione è tuttavia sufficiente, al fine di non incorre nella detta nullità, l’indicazione di persona responsabile del procedimento, a prescindere quindi dalla funzione (apicale o meno) della stessa effettivamente esercitata; siffatta indicazione appare peraltro sufficiente ad assicurare gli interessi sottostanti alla detta indicazione, e cioè la trasparenza dell’attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni nei confronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa“.

 

Ulteriori osservazioni

 

In merito all’indicazione del responsabile del procedimento nell’ambito della cartella di pagamento, si ricorda che la previsione di nullità conseguente alla sua mancata indicazione è stata introdotta con l’articolo 36, comma 4-ter, del Dl 248/2007, secondo cui “La cartella di pagamento di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008. La mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse“. Con la circolare 16/2008, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “La nuova disposizione conferma indirettamente che prima della sua entrata in vigore l’irregolarità di cui si tratta non comportava la nullità della cartella di pagamento“.

 

Questa interpretazione è stata condivisa dalla giurisprudenza di legittimità; in particolare, le sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 11722/2010, hanno ribadito che “È pur vero che l’art. 7 L. n. 212 del 2000 prevede che sia indicato il responsabile del procedimento, ma siffatto adempimento non è sanzionato da nullità, come lo sono, invece, altri adempimenti previsti dal medesimo Statuto del contribuente…La legge n. 212 del 2000, peraltro, non precisa gli effetti della violazione dell’obbligo indicato: essa, in particolare, a differenza di quanto fa con riferimento ad altre disposizioni, non commina la nullità per la violazione della disposizione indicata…Deve, pertanto, escludersi che, anteriormente all’emanazione della disposizione impugnata, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento conseguisse la nullità della cartella di pagamento” (a tale principio si sono del resto conformate le successive pronunce di legittimità: cfr Cassazione, pronunce 5240/ 2013, 8661/2011, 8613/2011, 3537/2011 e 25435/2010).

 

Dal tenore letterale della norma si evince, inoltre, che non è necessaria l’indicazione della qualifica della persona indicata quale responsabile del procedimento, trattandosi evidentemente di informazione che non assume alcuna funzione né utilità per il contribuente, la cui mancanza non ne pregiudica il diritto di difesa, cui il diritto di informazione è strettamente funzionale.