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Cartella di pagamento: quando decade rateazione?


Quando si determina la decadenza dalla rateazione delle somme dovute in base a una cartella di pagamento?

C.C.

 

Cartella di pagamento: quando decade rateazione?

Il contribuente che versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà può richiedere, presentando apposita istanza all’agente della riscossione, la rateizzazione dell’importo richiesto con una cartella di pagamento (con esclusione dei diritti di notifica), fino a un massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 60mila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione (articolo 19, Dpr 602/1973). Per ulteriori informazioni, si rinvia all’apposita sezione del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Per i piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la decadenza dalla rateizzazione si verifica in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive in base alle disposizioni contenute nel DL n. 159/2015.

Relativamente ai piani di rateizzazione in essere al 31 dicembre o richiesti entro la medesima data, il contribuente beneficia del maggior periodo di decadenza (introdotto dal “Decreto Rilancio” e i cui effetti sono stati prorogati prima dal “Decreto Agosto” e successivamente dal “Decreto Legge n. 129/2020“), stabilito nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque ordinariamente previste.

Inoltre, come stabilito dal DL n. 129/2020, il pagamento delle rate sospese, ossia quelle con scadenza compresa tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, dovrà essere effettuato entro il prossimo 31 gennaio 2021.
Le rate con scadenza successiva al periodo di sospensione devono essere versate nel rispetto delle date riportate sui bollettini/moduli di pagamento allegati al provvedimento di accoglimento.