Soltanto se i carburanti biogeni provengono da materie prime coltivate su superfici acquistate legalmente e non a scapito della sicurezza alimentare potranno godere degli sconti fiscali. È questo in buona sostanza il contenuto della modifica all’ordinanza sull’imposizione degli oli minerali concernente i carburanti di derivazione biologica, quali il biodiesel e il biogas, approvata dal Consiglio federale svizzero.
Entrata in vigore dal prossimo primo agosto
Le modifiche, che entrano in vigore da questo mese, si inquadrano nell’ambito di un’iniziativa del Parlamento che chiedeva di tenere conto, nella concessione di agevolazioni fiscali per i carburanti biogeni, degli effetti indiretti derivanti dalla produzione degli stessi. Con la modifica le agevolazioni fiscali saranno adeguate a specifiche esigenze di natura ecologica e sociale, ora definite a livello legislativo in armonizzazione con le norme previste a livello europeo, riguardanti le modalità con cui le materie prime sono coltivate ed il sistema con cui i carburanti biogeni arrivano al consumo. Le esigenze ecologiche e sociali – I carburanti cd. biogeni sono il bioetanolo, il biogas, il biodiesel e gli oli vegetali e animali nonché gli oli usati di derivazione vegetale o animale. Come anticipato, la concessione delle agevolazioni fiscali per tali carburanti sarà concessa, dietro apposita domanda, al rispetto di determinate condizioni afferenti aspetti di natura ecologica e sociale.
Le condizione indicate dalla norma
Con riferimento al primo aspetto esse si intendono rispettate a condizione che:
- i carburanti, dalla coltivazione delle materie prime e fino al loro consumo, emettano almeno il 40 per cento in meno di gas serra rispetto alla benzina fossile;
- i carburanti, nell’arco di tutto il processo produttivo fino al loro consumo, inquinino l’ambiente al massimo il 25 per cento in più rispetto alla benzina fossile;
- le materie prime non siano coltivate su terreni che abbiano subito un cambio di destinazione dopo il 1° gennaio 2008 e che, prima di tale cambiamento, presentassero un elevato stock di carbonio (come nel caso di foreste, torbiere e altre zone umide) o una elevata biodiversità. Sono considerate zone a elevata biodiversità quelle che sono riconosciute come tali dalla legislazione o da accordi internazionali.
Le esigenze sociali, invece, si intendono soddisfatte se:
- le superfici su cui sono coltivate le materie per la produzione dei carburanti biogeni sono state acquistate legalmente e che tale acquisto legale si basa sul diritto nazionale e sugli standard internazionali;
- al momento della coltivazione delle materie prime e della produzione dei derivati carburanti sia osservata la legislazione sociale applicabile nel luogo di fabbricazione o perlomeno le convenzioni principali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).
La prova dell’adempimento
L’iter per l’ottenimento delle agevolazioni fiscali – Sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, la prova dell’adempimento delle condizioni ecologiche devono essere fornite dall’importatore, nell’ipotesi in cui i carburanti siano stati importati, o dallo stabilimento di fabbricazione, per i carburanti prodotti sul territorio svizzero. Per quanto concerne, invece, l’attestazione delle esigenze di natura sociale, i relativi dettagli sono disciplinati dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca. I soggetti obbligati all’attestazione devono provvedere a inoltrare la domanda per godere delle agevolazioni fiscali alla Direzione generale delle dogane, allegando alla richiesta i documenti comprovanti l’adempimento delle esigenze ecologiche e sociali. Una volta accolta la domanda, la direzione generale delle dogane comunica per iscritto al richiedente il numero di autorizzazione attribuito.
La durata delle agevolazioni
Le agevolazioni fiscali hanno durata quadriennale, decorrenti dalla data dell’autorizzazione e sono revocate in caso di mancato soddisfacimento delle condizioni. Inoltre, è fatto obbligo agli importatori o agli stabilimenti di fabbricazione di comunicare immediatamente alla Direzione generale delle dogane i cambiamenti concernenti il processo di fabbricazione, quando questi possono comportare il mancato rispetto delle esigenze sociali ed ecologiche, e quelli relativi al flusso di merci o al personale addetto al commercio.