L’aggiornamento, che riguarda le attività di trasporto merci su strada e servizi di trasloco, discende dalla significativa contrazione del costo del carburante avvenuta nel 2015. Il decreto 26 settembre 2016 del ministro dell’Economia e delle Finanze, in attesa di pubblicazione in Gazzetta, ha aggiornato lo studio di settore WG68U, per tener conto della significativa riduzione del costo del carburante avvenuta nel 2015. L’intervento ha interessato la determinazione della coerenza, riducendo la soglia minima dell’indicatore Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta.
Lo studio di settore WG68U
Lo studio relativo al trasporto di merci su strada e ai servizi di trasloco (codici Ateco 49.41.00 e 49.42.00) è stato approvato con il Dm 29 dicembre 2014 e si applica, ai fini dell’accertamento, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla stessa data. Si tratta di una evoluzione del precedente studio di settore VG68U, basata sui dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore trasmessi dai contribuenti assieme al modello Unico 2013, facente quindi riferimento a informazioni relative al 2012. Il settore del trasporto di merci su strada e dei servizi di trasloco, per quanto al momento dell’elaborazione della revisione dello studio di settore abbia registrato una contrazione, è caratterizzato da un numero molto elevato di operatori interessati dal WG68U, circa 70mila; si tratta prevalentemente di imprese di piccole dimensioni esercitate in forma individuale, con profili strutturali abbastanza uniformi, coincidenti nella sostanza con il parco veicoli, per quanto quest’ultimo risulti assai diversificato tra gli operatori, sia in termini di tipologia dei veicoli che di portata così come di ampiezza.
L’indicatore di coerenza relativo al carburante
Risulta di tutta evidenza il peso del carburante nell’attività di trasporto e di ciò tiene specificatamente conto uno degli indicatori di coerenza previsti per lo studio WG68U. L’analisi della coerenza permette di valutare l’impresa sulla base di specifici indicatori economico-aziendali, calcolati come rapporto tra determinate variabili contabili e/o strutturali contenute nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Gli indicatori utilizzati per lo studio WG68U sono stati selezionati in base alla loro capacità di misurare l’efficienza, la produttività e la redditività nello svolgimento dell’attività economica. Con l’analisi della coerenza, per ciascun soggetto, viene così valutato il posizionamento del valore di ogni singolo indicatore rispetto a un intervallo, individuato come economicamente coerente sulla base dei valori soglia ammissibili.
Tra gli indicatori utilizzati nell’analisi della coerenza rileva quello relativo al Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta, che fornisce una misura del rapporto tra i costi sostenuti per l’acquisto di carburante e la quantità di carburante (rispettivamente benzina o gasolio) consumato durante il periodo d’imposta. I valori soglia che definiscono l’intervallo di coerenza economica sono stati individuati, senza differenziazioni per gruppo omogeneo o cluster, scegliendo quelli che possono ritenersi economicamente plausibili con riferimento alla rilevazione dei valori economici inerenti e alle pratiche osservabili nel settore. In tal modo, il contribuente risulta coerente per l’indicatore Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta se il valore dell’indicatore si posiziona all’interno dell’intervallo individuato come economicamente coerente. Nel caso in cui l’indicatore risulti indeterminato (cioè, se nel rapporto tra costi sostenuti per l’acquisto di carburante e quantità consumata sia il numeratore che il denominatore sono pari a zero) il soggetto viene definito coerente.
In sede di applicazione dello studio di settore, con riferimento allo specifico indicatore di coerenza economica, per ogni singolo soggetto, i valori soglia sono ottenuti come media, ponderata con le relative probabilità di appartenenza, dei valori di riferimento individuati per gruppo omogeneo; l’analisi discriminante effettuata in sede di elaborazione dello studio, infatti, permette di associare ogni singola impresa a uno o più gruppi omogenei definendo le relative probabilità di appartenenza. Nello specifico, nel decreto di approvazione del dicembre 2014, i valori soglia dell’indicatore Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta, entro i quali la posizione è considerata economicamente coerente, sono specificati nel sub allegato 12.E e sono comuni a tutti i cluster: la soglia minima è pari a 1,26, quella massima a 1,55.
La modifica relativa al 2015
Le Organizzazioni di categoria hanno avuto modo di evidenziare la significativa contrazione del costo del carburante avvenuta nel 2015 e, pertanto, la Commissione degli esperti per gli studi di settore, nella riunione del 15 settembre 2016, ha ritenuto di aggiornare la soglia minima dell’indicatore di coerenza economica Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta dello studio di settore WG68U. Con il decreto del 26 settembre 2016 la soglia minima dell’indicatore è stata quindi ridotta a 1,15; la modifica, che decorre dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, si fonda sull’andamento medio del prezzo relativo al gasolio risultante dal sito internet del ministero dello Sviluppo economico, riferito al solo 2015. L’intervento di aggiornamento non comporta effetti sulla stima dei ricavi dello studio WG68U, mentre potrebbe rilevare ai fini dell’accesso al regime premiale, in quanto lo studio di settore, per l’annualità 2015, risulta interessato dall’applicazione di tale regime, previsto dall’articolo 10, commi da 9 a 13, del decreto legge 201/2011.
Non può non evidenziarsi che la modifica allo studio di settore WG68U è rilevante per le dichiarazioni dei redditi relative al 2015, e interviene quando queste sono già in corso di presentazione ed è già scaduto il termine del 31 marzo 2016, previsto dall’articolo 1 del Dpr 195/1999, per gli aggiornamenti degli indicatori di coerenza relativamente al precedente periodo d’imposta. Tale termine, però, ha natura ordinatoria, come ha avuto modo di chiarire il Consiglio di Stato con un parere del 2010, e il suo superamento risulta inoltre compatibile con un intervento quale quello che ha interessato lo studio WG68U; tenuto conto dei riflessi sui contribuenti, infatti, e nell’ottica di collaborazione che deve accompagnare gli adempimenti tributari, il ministro ha proceduto ad approvare comunque le modifiche allo studio WG68U, in quanto non sono ancora scaduti i termini per la presentazione del modello Unico 2016.
Il decreto di aggiornamento dello studio di settore dispone, inoltre, che il software Gerico, il programma informatico realizzato dall’Agenzia delle Entrate di ausilio all’applicazione degli studi di settore, tenga conto delle modifiche allo studio WG68U. Nel sito dell’Agenzia delle Entrate è stata quindi pubblicata la versione 1.0.7 del software, che recepisce, per lo studio WG68U, la modifica della soglia minima dell’indicatore di coerenza economica Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta. Tenuto conto dell’imminente scadenza dei termini dichiarativi e che in molti casi la compilazione dello studio potrebbe necessariamente avvenire con la precedente versione, l’Agenzia ha posto in essere gli accorgimenti necessari a evitare una nuova predisposizione dello studio di settore.
In particolare, nel sito viene precisato che gli utenti che compilano lo studio di settore WG68U con la versione 1.0.7 di Gerico devono forzare il controllo (***C) che si presenterà in fase di trasmissione di Unico. Gli utenti che compilano lo studio di settore WG68U con la versione 1.0.6 di Gerico, invece, possono trasmettere Unico senza rilevare blocchi in fase di invio: per tali soggetti (così come per coloro che avessero già provveduto alla trasmissione della dichiarazione, per i quali non sarà però necessario procedere alla presentazione di una integrativa), il prossimo ottobre gli esiti dell’applicazione dello studio di settore aggiornato alla versione 1.0.7 del software saranno resi disponibili dall’Agenzia delle entrate nel “Cassetto fiscale”, così come previsto dal provvedimento del 18 giugno 2015, di attuazione delle disposizioni del “cambia verso”, contenute nell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 190/2014. Si ritiene che, allo stesso modo, della modifica terranno conto anche le diverse applicazioni di supporto al controllo per gli uffici dell’Agenzia.