L’intervento ricostruttivo di “metoidioplastica”, che consente di adeguare i caratteri sessuali di un soggetto affetto da disturbo di identità di genere, è una spesa sanitaria detraibile. Si tratta, infatti, di una prestazione con finalità terapeutiche, necessaria per la salute psichica del richiedente. A chiarirlo, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 71/E del 3 agosto 2015. Legittimo lo sconto d’imposta per l’adeguamento dei propri caratteri sessuali, se il tribunale ha preventivamente autorizzato il paziente al trattamento medico chirurgico.
L’Agenzia ha accolto la soluzione prospettata dall’istante, secondo il quale l’operazione non è un intervento di chirurgia estetica e, pertanto, il relativo costo può essere portato in detrazione come spesa medica.
La risoluzione sottolinea, in primo luogo, che l’adeguamento dei caratteri sessuali tramite intervento chirurgico deve essere preventivamente autorizzato dal tribunale (articolo 31, Dlgs 150/2011).
Al riguardo, l’istante ha prodotto la sentenza del tribunale relativa al suo caso, da cui risulta che il trattamento richiesto è finalizzato ad assicurare l’equilibrio psicofisico del paziente, è compatibile con il “disturbo di identità di genere” e non comporta controindicazioni di tipo psicopatologico.
Anche il ministero della Salute, interpellato sul punto, ha precisato che l’intervento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali, autorizzato dal tribunale previo accertamento del “disturbo di identità di genere”, è un intervento medico-sanitario con finalità di cura.
Sulla base di tali considerazioni l’Agenzia ritiene che le spese in esame possano rientrare tra quelle sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir.