In attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Mef ha reso disponibile il testo del decreto 16 novembre 2017 concernente l’adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e alla stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario.
Ai fini della stima della capacità fiscale dei Comuni, sotto il profilo metodologico, è necessario depurare i prelievi comunali effettivamente incassati da quelle componenti che dipendono da scelte autonome degli amministratori locali (in termini di aliquote e di agevolazioni fiscali, come deduzioni, detrazioni, regimi di favore).
In generale, l’obiettivo di questa nota è quello di “standardizzare” le entrate di ciascun Comune delle Regioni a Statuto Ordinario. Per ciascuna imposta, tassa o tariffa, si distingue la capacità fiscale (ovvero il gettito valutato ad aliquota standard) dal gettito effettivamente riscosso che può essere influenzato dall’esercizio di uno sforzo fiscale positivo (ad esempio nel caso di aumenti dell’aliquota al di sopra del livello standard o dei livelli fissati per legge) o negativo (ad esempio nel caso di riduzioni di aliquota rispetto allo standard o a quelle indicate per norma). Le componenti della capacità fiscale si riferiscono a due principali tipologie di entrata:
a) Imposte e tasse. Rientrano in questa categoria:
i) l’IMU (Imposta Municipale Propria);
ii) la TASI (Tassa per i Servizi Indivisibili);
iii) l’Addizionale Comunale IRPEF (ACI);
iv) le imposte e tasse minori (ad es. l’imposta di scopo, l’imposta sulla pubblicità, la tassa sull’occupazione spazi e aree pubbliche, ecc.).
b) Tariffe sui servizi comunali e prelievo sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI).
Il gettito della tariffa per “raccolta e smaltimento rifiuti” non andrebbe incluso nella capacità fiscale poiché risulta a totale copertura del costo. La “raccolta e smaltimento rifiuti” è stata inclusa – come da previsioni di legge – nel calcolo dei fabbisogni standard. L’esclusione di questa voce dalla capacità fiscale avrebbe condotto a una errata stima delle risorse perequabili. Pertanto, la capacità fiscale per il settore “raccolta e smaltimento rifiuti” è stata calcolata in misura pari al fabbisogno standard ripartendo la spesa storica complessiva del 2015 in base ai coefficienti di riparto dei fabbisogni standard.
Il MEF ha dichiarato che sono approvate la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo contenute rispettivamente nell’Allegato A e nell’Allegato B al presente decreto.
In allegato tutti i documenti.