tari-1I sindaci, attraverso una nota elaborata dall’Anci lo scorso 14 novembre, indicano la strada per la correzione in autotutela delle delibere fuori regola sulla Tari e chiedono regole più chiare per il futuro.


È necessario precisare subito due aspetti:

 

1) la Tari è un’entrata interamente destinata a coprire il costo del servizio rifiuti e nessuna quota del tributo può essere utilizzata per altri fini. Gli eventuali errori su determinate tariffe non hanno quindi prodotto nessuna maggiore entrata per il comune. La correzione di tali errori comporterà necessariamente la rimodulazione delle tariffe sulla generalità dei contribuenti per garantire la corrispondenza tra entrata e costi del servizio. Non ci sono incassi gonfiati ad arte per finanziare altre funzioni comunali, la legge non dà alcun margine per il Comune. Se c’é stato un errore applicativo bisognerà rimediare e rimborsare il contribuente penalizzato, ma comunque l’entrata complessiva dovrà assicurare la copertura dei costi;

 

2) in secondo luogo, i regolamenti comunali che definiscono la disciplina di dettaglio in assenza di specifiche indicazioni di legge – e, quindi, anche il calcolo del prelievo Tari sulle pertinenze – sono oggetto di puntuale vigilanza da parte dello stesso Ministero, che non ha mai sollevato questioni di illegittimità su questo tema. I contenziosi aperti da singoli contribuenti non sembra abbiano ancora prodotto sentenze definitive. Va anche considerato che sui circa 8,5 mld di gettito Tari la dimensione di questi eventuali errori, che riguardano esclusivamente alcune pertinenze, risulterà certamente marginale.

 

Ciò premesso, l’interrogazione parlamentare n. 5-10764, richiama in particolare i casi di calcolo della tariffa per unità di natura pertinenziale che sono state gravate dalla quota variabile familiare applicata anche alle pertinenze oltre alla stessa quota già applicata all’unità abitativa principale. Per determinare le tariffe il comune deve infatti tener conto dei criteri stabiliti dal regolamento statale (Dpr n. 158/1999), che articola la tariffa in una componente fissa (da moltiplicarsi per la superficie dell’abitazione) ed in una componente variabile (collegata al numero degli occupanti).

 

La parte variabile della tariffa riflette la quantità dei rifiuti prodotti da ciascuna famiglia, presuntivamente collegata al numero dei componenti. La quota variabile non dipende quindi dalla superficie occupata: se una famiglia di tre persone occupa un’abitazione più piccola o più grande, la quota variabile è sempre la stessa, mentre cambierà la sola quota fissa in proporzione alla superficie.

 

In allegato la nota elaborata dell’ANCI.