A seguito di una sentenza, ho ottenuto lo sfratto del mio conduttore moroso. Come posso recuperare le imposte che nel frattempo ho pagato sui canoni non percepiti?
Mattia T.
I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giudiziale, è riconosciuto un credito d’imposta (articolo 26, comma 1, Tuir). Per determinare l’ammontare del credito spettante, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi. Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tenere conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche e accertamenti operati dagli uffici. Il credito d’imposta può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale, a scomputo delle imposte dovute (quadro RC, rigo CR8, modello Redditi PF e quadro G, rigo G2, modello 730) e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale. In ogni caso, qualora il contribuente non intenda utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro il medesimo termine di prescrizione decennale, apposita istanza di rimborso. Si ricorda, infine, che l’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.