canone tv 2Il vecchio format potrà comunque essere ancora utilizzato per altri sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento. Invio telematico o spedizione in plico raccomandato.

 


 

Un nuovo modello per comunicare all’Agenzia delle Entrate da quale data il canone Tv non deve essere più addebitato sulla propria bolletta perché pagato da altro componente della stessa famiglia anagrafica, in relazione all’utenza elettrica a quest’ultimo intestata.

 

L’approvazione, insieme a istruzioni e specifiche tecniche, con provvedimento del 24 febbraio 2017, che modifica il precedente del 24 marzo 2016.

 

Considerato che nel primo anno di applicazione della nuova procedura di riscossione, l’addebito in bolletta è stato effettuato cumulativamente nel mese di luglio 2016, con il documento odierno, l’Agenzia delle Entrate, in particolare, modifica il quadro B del modello, dando la possibilità di indicare la data a partire dalla quale decorre la situazione rappresentata.

 

Inoltre, per semplificarne la compilazione, nella dichiarazione è stato inserito un quadro separato per permettere agli abbonati di comunicare la variazione dei presupposti di una precedente dichiarazione sostitutiva.

 

Il periodo transitorio

 

Fino al sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del provvedimento odierno, sarà ancora possibile presentare la dichiarazione sostitutiva con il vecchio modello.

 

L’autocertificazione viaggia online

 

Ricordiamo che il modello va trasmesso direttamente dal contribuente o dall’erede tramite un’applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, è anche prevista la presentazione attraverso il servizio postale, in plico raccomandato senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino. L’autocertificazione deve essere accompagnata da un valido documento di riconoscimento.