Con la modifica della legge sul Canone Rai, come si può evitare di pagarlo? Con l’invio dell’autocertificazione prima dell’acquisto della televisione o dopo averla ceduta o donata a un amico, il contribuente non dirà il falso e potrà evitare il pagamento del canone.
La legge precisa che l’unico modo per vincere la presunzione di detenzione della televisione è di inviare l’autocertificazione. L’eventuale mendacio sarà punito penalmente. Per cui chi comunica di non detenere l’apparecchio mentre invece ne possiede uno, oltre a subire la sanzione per l’evasione fiscale (pari a cinque volte il canone Rai) sarà imputato in un processo penale. La legge però non vieta di comunicare che, ad una certa data, non si detiene la tv e, il giorno dopo, andare ad acquistarla: in tal modo non si sarà detto il falso nell’autodichiarazione e difficilmente verrà effettuato un successivo controllo.
Una vera e propria falla, tutta legale. Gli altri modi, già conosciuti, per evitare il balzello sono ascrivibili alla categoria “disdetta del Canone” o “esenzione”. La disdetta può essere richiesta se:
- il contribuente cede a terzi tutti gli apparecchi capaci di ricevere radioaudizioni nitidamente e fornisce i dati (generalità e residenza) del nuovo detentore, dichiarando di non essere in possesso di un altro apparecchio.
- il contribuente richiede il suggellamento TV, ovvero di rendere inutilizzabili tutti i dispositivi attraverso la chiusura in appositi involucri. A tale disdetta va allegato il pagamento, tramite vaglia postale di 5,16 euro intestato a: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino. Ufficio territoriale di Torino 1 – Sportello S.A.T. Casella postale 22, 10121 – Torino (TO), indicando il numero di abbonamento del canone Tv nella causale.
- il contribuente richiede l’alienazione perché ha subito un furto o ha rottamato la TV. In tal caso va allegata la copia della ricevuta di rottamazione o della denuncia del furto fornendo comunicazione dettagliata.
Tra le fasce esenti dal pagamento, invece, rientrano gli anziani over 75, con reddito al di sotto dei 517 euro al mese. Per chiedere di essere inclusi tra i soggetti non obbligati al pagamento, in questo caso, sarà sufficiente entrare nel sito dell’Agenzia delle Entrate, scaricare l’apposito modulo e spedirlo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate,
Ufficio Torino 1 – SAT Sportello Abbonamenti Tv
Casella Postale 22
10121 Torino
Ricordiamo, tuttavia, la legge di Stabilità 2016 ha introdotto una “presunzione di detenzione” della TV per tutti coloro che sono titolari di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la residenza anagrafica. Poiché se il contribuente dimentica di inviare la comunicazione i metodi legali di opporsi alla sanzione svaniscono di colpo. La legge recita: “Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall’anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione (…) presentata all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, e ha validità per l’anno in cui è stata presentata”. La data entro cui inviare tale comunicazione dovrà essere stabilita dal decreto di attuazione.
Tutto ciò che sarà fatto oltre questa data sara considerato illegale. Prevenire, dunque, sarà meglio che curare.