Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con le ultime indicazioni circa l’addebito del canone TV in bolletta elettrica. Dopo una attesa di alcuni mesi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale oggi il decreto del ministero dello sviluppo economico sul canone tv in bolletta. Dopo le ultime limature apportate dal Ministero a seguito del parere del Consiglio di Stato il documento contiene alcuni importanti chiarimenti aggiuntivi rispetto alle indicazioni fornite nelle scorse settimane dall’Agenzia delle Entrate.
Tra i primi chiarimenti ci sono le indicazioni su come devono comportarsi coloro che, residenti nell’immobile, non risultino titolari della relativa utenza elettrica. E’ questo il caso, tutt’altro che infrequente, degli inquilini che non abbiano effettuato la voltura in loro nome del contratto di fornitura di energia elettrica che è rimasto, quindi, intestato al proprietario dell’immobile. Si pensi, in particolare, agli studenti fuori sede o ai figli che abbiano acquisito la residenza nella seconda casa restando il contratto di energia intestato ai proprietari dell’immobile. Ebbene, per quest’anno dovranno pagare entro il 31 ottobre 2016, in unica soluzione, ossia con un versamento di 100 euro. Non si sa ancora il codice che dovrà essere utilizzato per il pagamento, che dovrà essere deciso dall’Agenzia delle entrate. In questa situazione si trovano anche i residenti nelle isole minori non interconnesse alla rete di trasmissione nazionale (come Ustica, Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filucudi, Capraia, Ventotene).
Voltura d’ufficio dell’abbonamento
Altra chiarimento riguarda il caso in cui l’intestatario della bolletta elettrica sia diverso dall’intestatario del canone rai: i vecchi abbonati saranno sostituiti dal componente della famiglia che paga la luce. Nel decreto, infatti, è previsto che, nei casi in cui il contratto della luce è intestato ad un soggetto della famiglia anagrafica diverso dall’intestatario del canone, l’Agenzia delle entrateprocede alla voltura d’ufficio del canone di abbonamento televisivo al titolare del contratto di energia. In caso di attivazione di una nuova utenza elettrica successivamente all’emissione della fattura con scadenza nel mese di ottobre, ossia a novembre o dicembre, il canone dovuto viene addebitato, in un’unica soluzione, nella prima rata dell’anno successivo.
Pagamento Parziale o omesso pagamento del canone
In caso di pagamento parziale della fattura elettrica, se non c’è l’indicazione da parte dell’utente dell’imputazione delle somme pagate, l’imputazione avviene prioritariamente alla fornitura elettrica. In sostanza se non viene specificato cosa si sta pagando, i denari saranno imputati al pagamento della luce, evitando, così, problemi come il distacco della fornitura. In tal caso, però, l’azienda elettrica invierà solleciti al cliente con le modalità ordinariamente utilizzate, anche per la parte relativa al canone. Per quanto attiene alla quota di canone, le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti, sarà comunque l’Agenzia delle entrate ad applicarli. Se, entro l’anno solare, ossia entro 365 giorni, il cliente non ha provveduto al pagamento del canone, le azioni di recupero, con le relative sanzioni ed interessi, sono effettuate dall’Agenzia delle entrate. In nessun caso, però, il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica. Si precisa, inoltre, che non saranno applicate sanzioni se il ritardo non dipende dall’utente: nei casi in cui il tardivo versamento del canone non dipende da cause imputabili all’utente non si procede all’applicazione di sanzioni e interessi a suo carico.
Il rimborso del canone
Infine i rimborsi. Se il canone è stato applicato dall’azienda ma non era dovuto l’utente potrà ottenere il rimborso solo una volta che l’Agenzia delle entrate avrà verificato i presupposti della richiesta, mediante accredito della somma sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, purché sia assicurata all’utente l’effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dall’accertamento del diritto al rimborso.