canone rai bollettaAlcuni chiarimenti arri­vano dal MISE, dove si sta lavorando alla scrittura del decreto attuativo delle nuove regole sul canone Rai, che sarà addebitato nelle bollette a partire da luglio (legge 208/ 2015, articolo 1, commi 153 e seguenti).

Canone RAI: arrivano altri chiarimenti dal MISE

Dal Mise prima di tutto confermano una prima carrellata di novità. In particolare che il pagamento del canone avviene mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica. In ogni fattura sono addebitate le rate mensili scadute. Al fine del calcolo delle somme da addebitare, l’importo annuo del canone verrà suddiviso in dieci rate mensili. Resta ferma la possibilità di dichiarare di non detenere alcun “apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive“. In tal caso, però, la dichiarazione dovrà essere tassativamente resa secondo un modello da definire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate ed avrà validità per l’anno in cui è presentata ed espone a responsabilità penale in caso di mendacio.

 

I nodi da sciogliere. Numerosi risvolti applicativi della nuova normativa restano tuttavia ancora da chiarire. In particolare sui soggetti tenuti all’adempimento. Il pagamento viene infatti addebitato direttamente in bolletta al titolare della fornitura elettrica sulla base unicamente della residenza nell’immobile. Non a caso il Mise sta procedendo con cautela per definire quei casi limite che potrebbero portare alla cassa contribuenti che a prima vista sarebbero esclusi. In primo luogo c’è la questione spinosa degli inquilini che risiedono in un immobile senza risultare intestatari della bolletta elettrica. Secondo quanto si apprende dalle prime bozze del provvedimento anche questi soggetti, qualora non appartenenti alla famiglia anagrafica del titolare della bolletta elettrica, saranno chiamati a pagare il canone con bollettino postale entro il 31 ottobre di ciascun anno. Nel decreto del Mise si prevede, inoltre, che laddove il contratto di energia elettrica sia intestato ad un soggetto della famiglia anagrafica diverso dall’intestatario del canone. In questo caso l’Agenzia delle entrate, Ufficio territoriale Torino I procederà alla voltura d’ufficio del canone al titolare del con­tratto.

 

Poi c’è il capitolo seconde case. La legge precisa che il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Se da un lato questa norma comporterà l’esenzione dal pagamento per quei contribuenti con più di una utenza elettrica intestata a sè resta da chiarire se di esenzione potrà ancora parlarsi qualora nella seconda casa qualcuno della famiglia vi prenda residenza. Si pensi al caso del figlio che trasferisce la residenza nell’immobile al mare in virtù di un comodato o al coniuge. Data la stretta connessione con il fattore “residenza” il rischio di una doppia imposizione non è da escludersi anche se in realtà, in questo caso, la legge dovrebbe scongiurare il doppio prelievo semprechè ricadano nel concetto della stessa “famiglia anagrafica“. La situazione si complica invece qualora il coniuge o il figlio, oltre alla residenza, diventi titolare di una fornitura elettrica a sè stante. Per dissipare questi dubbi bisognerà attendere probabilmente un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

 

Più chiare le altre vicende legate all’addebito in bolletta. Limitatamente al 2016, il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016. E l’importo del canone sarà indicato nella fattura con una distinta voce. Non è più consentita la disdetta dell’abbonamento richiedendo il suggellamento degli apparecchi. Si conferma inoltre che per gli anni dal 2016 al 2018, una quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016 è destinata all’ampliamento sino ad euro 8.000 annui della soglia reddituale per l’esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni (per ora l’esenzione resta sui 6500 euro circa di reddito annui). Le modalità di fruizione dell’esenzione saranno stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.  E’ inoltre allo studio la soluzione per chi attiva una fornitura di energia a novembre o dicembre: potrebbe essere deciso che pagherà il canone da gennaio.

 

Qualche chiarimento arriva anche ove non sia saldato l’intero importo della bolletta ma ne sia pagato solo una parte: il decreto prevede che queste somme siano prioritaria­mente destinate all’utenza elettrica e che, comunque, il mancato pagamento non comporterà il distacco dell’energia elettrica. Per quanto attiene il pagamento della parte elet­trica della bolletta l’impresa elettrica provvederà a inviare solleciti al cliente con le moda­lità ordinariamente utilizzate anche per la parte relativa al canone. Il contribuente ha un anno di tempo per saldare il dovuto qualora dovesse es­sere inadempiente. Le azioni di recupero per il canone non pagato unitamente a sanzioni e interessi sono effettuate dall’Agenzia delle entrate.