canone rai bollettaPer il 2016 c’è il rischio di non pagare il canone Rai: la notizia farà contenti i contribuenti, un po’ meno il Governo che ha elaborato una riforma in tutta fretta, senza consultare i soggetti direttamente e principalmente interessati (le aziende elettriche).

 

L’allarme è di Assoelettrica, sulla nuova modalità di pagamento del canone Rai che arriverà in bolletta. “Siamo al 15 febbraio – denuncia il presidente Chicco Testa – ma le imprese del settore ancora non sanno come dovranno esigere il canone Rai che il Governo ha voluto inserire nelle bollette dell’energia elettrica”. “Il rischio – avverte – è che si arrivi impreparati alla scadenza del prossimo luglio”.

 

Per la completa attuazione delle misure previste dalla Legge di Stabilità per il 2016, dovranno essere adottati ulteriori provvedimenti e nello specifico:

 

i) provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (cfr comma 153) con cui definire le modalità per la presentazione dell’autocertificazione circa la non detenzione di apparecchi televisivi;

 

ii) decreto ministeriale (cfr comma 154) con cui saranno definiti termini e modalità per il riversamento all’Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell’energia elettrica, per l’individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l’individuazione dei soggetti che sono autorizzati allo scambio di tutte le informazioni utili all’applicazione della nuova modalità di addebito del canone RAI, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l’attuazione della norma.

 

Tenuto conto che, da una prima analisi della nuova disciplina (L. 208/2015), emergono alcuni dubbi interpretativi ed applicativi, di seguito si evidenziano le principali tematiche per le quali sarebbe utile un chiarimento nei summenzionati atti che dovranno essere adottati.

 

Il comma 153 prevede infatti che: “Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all’articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. “ Vi sono casi in cui l’applicazione letterale della norma può generare equivoci e disguidi per il cliente.

 

Il comma 159, che per il 2016 disciplina la prima applicazione dell’addebito del canone RAI in bolletta, prevede alla lettera a) l’addebito del canone a partire da luglio, anche in questo caso andrebbe chiarito qual è l’importo da addebitare nel caso di un cliente che il fornitore di energia acquisisce per la prima volta, ad esempio, a maggio 2016. Non è chiaro infatti se debbano essere addebitate tutte le rate scadute, quindi anche quelle dei mesi precedenti a maggio, o solo quelle da maggio in poi perché solo da quel mese il fornitore ha acquisto il cliente.

 

Sempre in relazione al comma 159, lettera a) è necessario chiarire che con “prima fattura successiva al 1 luglio 2016” si intende la prima fattura emessa successivamente al 1 luglio 2016 e non piuttosto la prima fattura con scadenza di pagamento successiva al 1 luglio 2016. Nel primo caso, le fatture emesse prima del 1 luglio 2016, anche se avranno scadenza di pagamento successiva alla scadenza della rata di luglio 2016 (ovvero appunto il 1 luglio 2016), non dovranno contenere alcuna rata del canone 2016. Ciò anche per estendere al massimo il già limitato tempo utile per l’adeguamento dei processi di fatturazione da parte dei fornitori.

 

Per leggere il testo completo del Rapporto presentato da Assoelettrica potete consultare il file in allegato all’articolo.