Canone RAI 2019: con l’anno nuovo tornerà in bolletta il Canone TV. Ecco a chi tocca pagarlo, chi è esente e altre utili informazioni per chiedere l’esenzione.
Chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi televisivi deve per legge R.D.L.21/02/1938 n.246 pagare il canone TV. Trattandosi di un’imposta sulla detenzione dell’apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive.
Scopriamo però chi è effettivamente assoggettato alla tassa, chi è esente ed in quali casi.
A questo link potete consultare i requisiti per ottenere l’esenzione del Canone RAI.
Chi lo paga?
Si ricorda che è tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo. Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente – in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari – oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno, secondo la definizione contenuta nella nota del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il canone è dovuto una sola volta in relazione a tutti gli apparecchi detenuti dai componenti della stessa famiglia anagrafica, indipendentemente dal numero di abitazioni in cui sono presenti apparecchi tv.
In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.
Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.
Qui di seguito la tabella – elaborata dal Ministero – dove si elencano, a titolo esemplificativo, gli apparecchi atti ed adattabili, soggetti al pagamento del canone TV, e gli apparecchi che non lo sono in quanto né atti né adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo.
Va precisato che per i canoni ordinari in ambito familiare la detenzione esclusiva di apparecchi radio non comporta il pagamento del canone.
Chi è esente dal pagamento?
I contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone TV in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando la dichiarazione sostitutiva con l’apposito modello (Quadro A).
Inoltre, con lo stesso modello, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale possono certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, di un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stata precedentemente presentata una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei loro familiari (Quadro A).
Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio TV (Quadro A).
Attenzione: queste dichiarazioni sostitutive hanno validità annuale.
Il modello può essere utilizzato anche per:
• segnalare che il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica del quale deve essere indicato il codice fiscale (Quadro B)
• comunicare la modifica delle condizioni, precedentemente attestate, per esempio in caso di acquisto di un televisore nel corso dell’anno, avvenuto successivamente alla presentazione di una precedente dichiarazione sostitutiva, oppure nel caso in cui sia venuta meno la situazione di appartenenza alla medesima famiglia anagrafica precedentemente dichiarata mediante la compilazione del quadro B (Quadro C).
Come presentare il modello per l’esenzione?
Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede tramite l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati. Nei casi in cui non sia possibile l’invio telematico, il modello, unito ad un valido documento di riconoscimento, può essere inviato, tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino.
Scadenze
Per avere l’esenzione ci sono delle scadenze. Chi non possiede un televisore, ma anche coloro che hanno almeno 75 anni e che prendono la pensione sociale, cioè coloro il cui reddito annuale, non supera gli ottomila euro (esclusi redditi esenti da Irpef, reddito dell’abitazione principale, trattamenti di fine rapporto, interessi sui depositi bancari, postati e sui titoli di stato), per ottenere l’esenzione devono fare domanda. I moduli, che si trovano sul sito dell’Agenzia delle Entrate, devono essere presentati entro il 31 gennaio del 2019.