Pronti in bozza, i primi modelli per le dichiarazioni dei redditi 2016: sono il 730 e la Certificazione unica (modello ordinario e sintetico), da oggi disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per la Cu, in Rete, anche le istruzioni.
Arrivano nuovi dati e notizie per un flusso informativo più esauriente ai fini della precompilata e di un 770 Semplificato più snello, in cui i sostituti d’imposta avranno meno dati da inserire.
Un esempio concreto è l’indicazione, nelle Cu, dei codici fiscali dei coniugi dei dipendenti, anche se non a carico, dettaglio che consente all’Agenzia delle Entrate di confezionare una dichiarazione dei redditi precompilata più scrupolosa.
Continuando con le novità, nella Certificazione unica 2016, i sostituti di imposta possono inserire, oltre ai dati previdenziali e fiscali a “marchio” Inps, anche quelli relativi a contribuzioni di diversa provenienza (come avviene, ad esempio, per medici e veterinari). In pratica, in presenza di più certificazioni per lo stesso assistito, il sostituto può conguagliare nell’ultima Cu tutti i redditi 2015 riferiti ai precedenti rapporti di lavoro.
Con il modello 730/2016, arriva invece, una semplificazione per la comunicazione dell’amministratore di condominio che può essere inviata, insieme al 730, compilando il nuovo “quadro K”, senza più ricorrere alla presentazione del quadro Ac del modello Unico Pf.
Trovato lo spazio, inoltre, nel “quadro G”, per lo school bonus, ossia il credito d’imposta, pari al 65% della somma versata, previsto per le erogazioni liberali in denaro a favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, con lo scopo di promuovere investimenti, realizzare nuove strutture scolastiche, procedere con la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e a sostegno di interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti (articolo 1, comma 145, della legge 107/2015).
Alcune modifiche accomunano, poi, i due modelli. Certificazione unica e 730 ospitano, per esempio, entrambi, dal 2016, la liquidazione mensile del Tfr come parte integrante della retribuzione prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato con un rapporto di lavoro instaurato da almeno sei mesi. La quota mensile, precisano le istruzioni, non è rilevante ai fini della verifica dei limiti del reddito complessivo da considerare per beneficiare del bonus Irpef (articolo 13, comma 1-bis del Tuir).
Entrano nei due moduli, inoltre, i campi specifici per la gestione delle somme residue delle deduzioni spettanti in caso di somme restituite al datore di lavoro, derivanti dalle certificazioni o dalle dichiarazioni dei redditi degli anni precedenti.