Secondo l’Inps nella DSU bisogna dichiarare anche le borse di studio, rendite Inail, pensioni estere e i contributi di affitto erogati dai comuni.
Isee 2015 ad ampio raggio. La precisa il messaggio Inps 2353/2015 nel quale l’istituto ha riportato, in concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alcune risposte ai principali quesiti relativi all’interpretazione delle norme e sulle modalità di compilazione dei nuovi moduli che erano stati sollevati dai Centri di Assistenza Fiscale.
Il nuovo Isee è in vigore dal 1° gennaio, per effetto del dpcm n. 159/2013 che ha introdotto le nuove modalità di calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) per la concessione di agevolazioni fiscali e tariffarie nonché di benefici assistenziali. Le istruzioni sono contenute nella circolare n. 171/2014. In fase di prima applicazione delle nuove norme, spiega l’Inps nel messaggio n. 2353/2015, numerosi sono stati i quesiti sull’interpretazione delle norme e sulle modalità di compilazione dei nuovi moduli. Quesiti ai quali l’istituto ha risposto di concerto con il ministero del lavoro (Faq).
Mutuo intestato ad altri. In presenza di patrimonio immobiliare all’istituto è stato chiesto se la detrazione del mutuo residuo può essere fatta anche qualora l’intestatario (del mutuo) sia una persona diversa dal proprietario dell’immobile. L’Inps precisa che il debito residuo di capitale preso a mutuo, risultante al 31 dicembre, deve essere portato in detrazione in base alla percentuale di possesso dell’immobile e non con riferimento agli intestatari del mutuo. Quindi, per esempio, se due soggetti acquistano un immobile in comproprietà (50% ciascuno), ma soltanto uno dei due contrae il mutuo per l’acquisto, il relativo capitale residuo al 31 dicembre verrà portato in detrazione da entrambi i proprietari dell’immobile nel limite della loro quota di possesso (50% ciascuno).
Borse di studio, rendite Inail e pensioni. L’Inps indica che anche la pensione di guerra e la rendita Inail devono essere inserite (quadro FC4) perché non sono erogate dall’Inps e, dunque, l’istituto non ne è a conoscenza. Stesso discorso per le borse di studio, come per esempio quelle erogate dall’Ersu (Ente regionale per il diritto allo studio universitario), peraltro prive di certificazione; oppure per esempio quelle erogate dalla regione Sardegna, quando viene rilasciato un Cud a zero ed è presente nelle annotazioni il codice BQ «Redditi totalmente esentati da imposizione». In tutti questi casi, ha precisato l’Inps, gli importi vanno indicati (in FC4) poiché si tratta di redditi esenti da imposte. La stessa conclusione l’Inps fa per la pensione AVS Svizzera: deve essere indicata nella Dsu (quadro FC4). Nel modulo, precisa l’Inps, non è presente la voce «pensioni estere» quindi anche la pensione AVS è soggetta a ritenuta a titolo d’imposta in attesa di modifiche della modulistica, vanno indicate nel campo «redditi di lavoro dipendente tassi esclusivamente all’estero».
Contributo affitto. Nella Dsu va indicato anche il contributo affitto erogato dal Comune, in quanto non costituisce un rimborso spese e non è assimilabile ad una riduzione alla compartecipazione al costo di servizi.
Patrimoni all’estero. E’ stato chiesto di sapere come inserire i rapporti finanziari gestiti da intermediari esteri, dal momento la procedura Inps di controllo scarta le Dsu con codice fiscale intermediario estero in quanto «non conforme». L’Inps indica che, in questi casi, può essere inserito il carattere «E» come primo carattere del campo operatore finanziario, seguito da un massimo di 15 caratteri alfanumerici (in caso di indisponibilità del codice fiscale, per operatori per esempio extra Unione Europea, può essere inserito il valore END, dove ND sta per non disponibile). Quanto alla determinazione del dato reddituale per gli immobili detenuti all’estero da soggetti residenti (per esempio redditi fondiari) da indicare nella Dus (quadro FC4) l’Inps ritiene che se lo Stato Estero assoggetta a tassazione gli immobili in Italia deve essere dichiarato l’ammontare netto tassato all’estero; se lo Stato estero non li assoggetta a tassazione, sono esclusi da imposizione anche in Italia.