Il Bonus Vacanze è ancora utilizzabile e fruibile anche nel 2021: scopriamo dunque in questa breve guida in cosa consiste.
Infatti, coloro che ne hanno fatto richiesta e non l’ha ancora sfruttato, può farlo entro il 31 dicembre 2021. Basterà soltanto rispettare alcuni parametri perché questo incentivo cambia in base al reddito dichiarato e al nucleo familiare.
Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.
Scopriamo pertanto tutto quello che serve sapere su questa agevolazione.
Il Bonus Vacanze
Il decreto legge n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) ha istituito il “tax credit vacanze”,un bonus da richiedere entro il 31 dicembre 2020, in favore delle famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore a 40.000 euro,da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed&breakfast, nonché per il pagamento di servizi offerti dalle agenzie di viaggi e tour operator.
In seguito il decreto “Milleproroghe” 2021 ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di utilizzo dell’agevolazione.
Pertanto, chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ha tempo per utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021.
Modalità di fruizione
Può usufruirne un solo componente per nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta. Il bonus è riconosciuto fino a un importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone. L’importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale o, per il solo anno 2020, scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire dell’agevolazione.
Il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore sottoforma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il modello F24.
In alternativa può essere ceduto a terzi, compresigli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
Misura massima del Bonus
Il bonus, riconosciuto per il periodo d’imposta 2020 e 2021, spetta nella misura massima di:
- 500 euro per i nuclei familiari compostida tre o più persone
- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone
- 150 euro perquelli composti da una sola persona.
Requisiti
Possono fruire dell’agevolazione i nuclei familiari con indicatore ISEE in corso di validità – ordinario o corrente – non superiore a 40.000 euro.
Per il calcolo dell’indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), occorre presentare all’Inps la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
Un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali necessari a descrivere la situazione economica di un nucleo familiare e che ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.
Qualora il nucleo familiare abbia subito delle variazioni nel numero dei componenti rispetto a quelli presenti nella DSU ordinaria in corso di validità, prima di procedere a richiedere il bonus vacanze è necessario presentare una nuova DSU ordinaria relativa agli attuali componenti del nucleo, per aggiornare l’indicatore ISEE e l’elenco dei componenti del nucleo.
Se la situazione economica dei componenti del nucleo familiare è significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata nella DSU ordinaria, è possibile presentare una nuova DSU per il calcolo dell’ISEE corrente: l’indicatore può, infatti, essere aggiornato prendendo a riferimento i redditi relativi a un periodo di tempo più ravvicinato (ultimi 12 mesi o 2 mesi).
Come utilizzare il Bonus?
Qui di seguito invece, forniamo alcune indicazioni sull’utilizzo dal lato del cittadino e dal lato dell’esercente.
Cittadini
Dopo aver ricevuto la conferma di poter usufruire dell’agevolazione, il richiedente, o un altro componente del suo nucleo familiare, può utilizzare il bonus come segue:
- lo sconto, una sola volta entro il 31 dicembre 2021 presso una struttura situata sul territorio nazionale che aderisce all’iniziativa o presso un’agenzia di viaggi o un tour operator per l’acquisto di un servizio turistico reso in Italia
- la detrazione, con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata per l’anno di imposta 2020 o 2021, in funzione dell’anno di utilizzo del bonus.
Codice Fiscale, Codice univoco, QR Code
Al momento del pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio turistico, la persona che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale ed il codice univoco assegnato o, in alternativa al codice univoco, esibire il QR code.
Quest’ultimo può essere visualizzato su smartphone (o altro dispositivo mobile) accedendo all’app IO nella sezione “Pagamenti” o come immagine condivisa dal familiare che ha richiesto il bonus.
Per poter applicare lo sconto, il fornitore acquisisce questi dati e li inserisce, insieme all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita sezione della procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (seguendo il percorso “La mia scrivania – Servizi per – Comunicare”).
In questo modo, viene verificato, in tempo reale, lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo della verifica (bonus attivo e valido), il fornitore può confermare nella procedura l’applicazione dello sconto.
Importante
Ricordiamo che è importante che il cliente comunichi il codice univoco solo al momento del pagamento, per evitare che il bonus venga utilizzato per errore. Una volta utilizzato, il bonus non potrà essere chiesto nuovamente.
Si ricorda che la persona che usufruisce dello sconto deve essere, necessariamente, l’intestatario della fattura o del documento commerciale emesso dal fornitore.
Da questo momento il bonus risulterà come “utilizzato” (con indicazione della data dell’avvenuta riscossione) e sarà inutilizzabile. All’interno della sezione “Pagamenti” dell’app IO del richiedente lo stato del bonus sarà aggiornato.
Le stesse informazioni sono messe a disposizione del soggetto che ha utilizzato lo sconto nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, all’interno del suo cassetto fiscale (seguendo il percorso La mia scrivania –Cconsultazioni – Cassetto fiscale – Crediti Iva/Agevolazioni utilizzabili”).
Esercenti
Il fornitore del servizio turistico (struttura ricettiva, agenzia di viaggio o tour operator), per poter applicare lo sconto al momento dell’incasso, deve accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate o mediante l’identità digitale SPID, la Carta di identità elettronica (CIE 3.0) o la Carta Nazionale dei Servizi.
Se il fornitore è una società (o comunque un soggetto diverso dalla persona fisica), la procedura web potrà essere utilizzata in nome e per conto della società dalle persone fisiche registrate come “gestori incaricati” o come “incaricati”, questi ultimi appositamente autorizzati dai gestori stessi.
Questi utenti potranno:
- accedere all’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (identificandosi con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate, mediante l’identità digitale SPID, la CIE o la Carta Nazionale dei Servizi)
- scegliere di operare per la società (scelta dell’utenza di lavoro)
- e accedere all’applicazione.
Registrazione servizi telematici
Dall’area «La mia scrivania» scegliere:
- Servizi per > Comunicare > Bonus vacanze
Il fornitore inserisce i seguenti dati:
- il codice univoco o il QR-code associato al bonus, fornito dal cliente
- il codice fiscale del cliente, che sarà indicato nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale
- l’importo totale del corrispettivo dovuto (al lordo dello sconto da effettuare)
La procedura verifica lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo, l’applicazione fornisce l’importo dello sconto effettivamente applicabile e l’importo della detrazione. Il fornitore conferma a sistema l’applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato a sistema.
È possibile consultare anche l’elenco di tutte le comunicazioni inviate.
Recupero dello sconto
A partire dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza l’applicazione del limite annuale di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000.
Inoltre, all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applica il limite annuale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007, in quanto non è previsto che il credito sia indicato dal fornitore nel quadro RU della propria dichiarazione dei redditi.
Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’acquisizione del modello.
Inoltre, il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle cessioni, pena lo scarto del modello F24.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24 (per esempio, ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, Imu, tassa rifiuti e altri tributi locali).
Il video tutorial
Qui di seguito potete consultare il video tutorial ministeriale.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it