ristrutturazioni edilizie ---Nella pubblicazione trovano spazio le detrazioni fiscali spettanti per l’acquisto di case antisismiche introdotte dalla recente manovra correttiva, il decreto legge n. 50/2017.


A completare il quadro delle agevolazioni fiscali previste quando sugli edifici si effettuano interventi che comportano una riduzione del rischio sismico, arrivano le detrazioni maggiorate per l’acquisto di immobili nei comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1”. Questa è la principale novità contenuta nella nuova edizione della guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, da oggi sul sito delle Entrate.

 

Come è ormai noto, la legge di bilancio 2017 ha previsto la possibilità di usufruire di detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi di ristrutturazione consegua una riduzione del rischio sismico dell’edificio. In particolare, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 si può contare:

 

 

  • su una detrazione del 70% della spesa sostenuta, su un ammontare complessivo di 96mila euro per unità immobiliare, qualora l’esecuzione dei lavori abbia prodotto una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore
  • su una detrazione dell’80%, se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.

 

 

La legge ha anche disposto che l’agevolazione riguarda non soltanto i lavori eseguiti su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche su quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3). Inoltre, può essere usufruita per tutti gli immobili abitativi, e non soltanto quelli adibiti ad abitazione principale, e per quelli destinati ad attività produttive.

 

Le nuove detrazioni per gli interventi di demolizione e ricostruzione

 

Per le stesse categorie di interventi che danno diritto alle detrazioni sopra ricordate, ed è proprio questa la novità contenuta nel decreto legge n. 50/2017 e recepita nella guida, quando sono realizzati nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1”, chi compra un immobile facente parte di un edificio demolito e ricostruito può usufruire di una detrazione pari al 75% del prezzo di acquisto (se i lavori hanno ridotto di una classe il rischio sismico dell’edificio) o all’85% (se si passa a due classi di rischio inferiori). Il prezzo di acquisto sul quale calcolare la detrazione è quello riportato nell’atto pubblico di compravendita. In ogni caso, la detrazione spetta entro l’ammontare massimo di 96 mila euro per ogni unità immobiliare acquistata.

 

Per l’individuazione delle zone classificate a rischio sismico 1, bisogna far riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006.

 

L’agevolazione è riconosciuta anche quando la ricostruzione dell’edificio abbia determinato una variazione di volume, rispetto alla costruzione preesistente, sempre che le norme urbanistiche vigenti lo consentano. Altra condizione dettata dalla norma, infine, è quella che gli interventi devono essere stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che vendono l’immobile entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori.

 

Via libera alla cessione del credito

 

La guida ricorda, infine, la possibilità per i contribuenti che beneficiano dell’agevolazione di cedere il credito pari alla detrazione spettante. La cessione può avvenire a favore delle imprese che hanno effettuato gli interventi o di altri soggetti privati. Non è possibile farlo, invece, nei confronti di istituti di credito e degli intermediari finanziari.