sociali, assegno, giacenze, famiglie, iseeMa in tal caso il genitore dovrà provvedere all’aggiornamento della DSU sostitutiva entro il termine di scadenza dell’Isee. L’Inps chiarisce, inoltre, che nel parto gemellare occorre presentare una doppia domanda, ciascuna per ogni figlio nato.

 


 

Anche l’Isee corrente consente di certificare ed aggiornare i redditi per fruire dell’assegno di natalità (il cd. bonus bebè) in favore dei bimbi nati a partire dal 1° gennaio 2015. In tal caso la domanda di accesso al bonus dovrà essere presentata nel bimestre di validità della dichiarazione agevolata e dovrà essere rinnovata prima della sua scadenza per poter mantenere in vigore il beneficio calcolato sulla base dell’Isee corrente. Se la dichiarazione non viene rinnovata in tempo utile prima della sua scadenza l’Isee verrà desunto sulla base dell’ultima DSU presentata e l’ISEE ordinario rilasciato per effetto della stessa con evidenti risvolti anche sulla determinazione del mantenimento e sulla misura del bonus. Lo comunica l’Inps, tra l’altro, con il messaggio 261/2017 in cui illustra alcune novità dedicate al’attuazione dell’assegno di natalità introdotto dalla legge 190/2014.

 

Isee Corrente e Isee Ordinario

 

Come noto l’ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, a causa di una modifica della situazione lavorativa di un componente che ha determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo. L’Isee corrente, a differenza di quello ordinario, ha validità temporale ridotta pari a due mesi dalla data del rilascio e può essere comunque utilizzato per chiedere, nel bimestre di validità di tale certificazione, una domanda di assegno di natalità sempre che tale indicatore non risulti superiore alla soglia di legge di 25.000 euro annui. Ebbene, l’Inps comunica, che l’ISEE corrente, prima della scadenza dei due mesi di validità, dovrà essere rinnovato previa presentazione di un’altra DSU Modulo sostitutivo: se non viene fatto l’istituto prenderà a riferimento l’ultima DSU presentata e l’ISEE ordinario rilasciato per effetto della stessa.

 

Ciò comporta che: 1) ove l’ISEE ordinario risulti superiore alla soglia di legge, la domanda sarà sospesa per la perdita del requisito reddituale e la procedura ne darà comunicazione all’utente; 2) ove invece l’ISEE ordinario risulti compreso tra i 7.000 euro ed i 25.000 euro l’importo della mensilità di assegno spettante verrà rideterminato in 80 euro mensili. All’atto della presentazione di una nuova DSU ordinaria o di una DSU Modulo sostitutivo verrà preso a riferimento l’indicatore derivante da tale DSU sia per riattivare eventualmente l’erogazione dell’assegno sia per determinare l’importo della rata mensile spettante.

 

L’Inps ricorda, inoltre, che per verificare la sussistenza del diritto e della misura dell’assegno di natalità occorre prendere a riferimento l’ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno. Il valore dell’ISEE minorenni è riportato nella specifica tabella dell’attestazione, denominata “prestazioni agevolate rivolte  a minorenni o a famiglie con minorenni”. Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’ISEE ordinario.

 

Parto gemellare ed adozioni plurime

 

Altro chiarimento fornito dall’Inps riguarda le domande di assegno riguardanti i parti gemellari o plurimi. Anche in tal caso, precisa l’Inps, è necessario che sia presentata, in caso di parto gemellare e/o adozione plurima, un’autonoma domanda per ogni figlio nato o adottato. Pertanto, ad esempio, nell’ipotesi di nascita o adozione di due o più gemelli, occorre presentare una apposita domanda per ciascuno di essi (quindi due o più domande a seconda dei nati). Analoga precisazione vale in caso di adozioni o affidamenti plurimi, ossia avvenuti contestualmente.

 

Rinnovo annuale della DSU 

 

L’Inps ribadisce, inoltre, che nonostante la domanda di assegno si presenti di regola una sola volta, solitamente nell’anno di nascita o di adozione del figlio, è necessario tuttavia che il richiedente l’assegno, per ciascun anno di spettanza del beneficio, rinnovi la DSU. Ad esempio nel caso di un bimbo nato o che abbia fatto ingresso in famiglia a novembre 2016, con DSU presentata a dicembre 2016 e con domanda di assegno presentata il 16 gennaio 2017 senza che sia stata presentata nuova DSU nel 2017. La domanda, in tal caso, viene respinta per mancanza dell’Isee in quanto la DSU presentata a dicembre 2016 è valida fino al 15 gennaio 2017.

 

L’Inps puntualizza inoltre che, ai fini dell’assegno di natalità, è necessario che nel nucleo familiare indicato nella predetta DSU (nel quadro a) sia indicato il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo per il quale si richiede il beneficio. Pertanto, per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU, che sebbene sia in corso di validità, sia stata presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia del figlio nato, adottato o in affido preadottivo. Le domande non precedute da DSU comprensiva del bambino sono respinte per ISEE non reperito. In tali casi, sarà necessario presentare una nuova domanda dopo aver presentato la DSU. Ad esempio nel caso di una DSU presentata a gennaio 2017 con nascita del bambino a settembre 2017: per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU presentata a gennaio ma occorre presentare un’altra nella quale sia incluso il minore per il quale si richiede il beneficio.

 

Affidamento temporaneo di minori nati o adottati fuori dal triennio 2015-2017 

 

Ultimo chiarimento perviene riguardo alle domande di assegno presentate da persona che ha il minore in affidamento temporaneo (domanda presentata dopo quella del genitore naturale o adottivo ovvero in luogo del genitore naturale o adottivo). Nel caso di specie occorre risalire alla data di nascita, adozione o affido preadottivo del minore che deve essere avvenuta nel triennio di riferimento ossia tra il  1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017. Infatti, anche questo in caso, l’evento tutelato rimane la nascita o l’adozione/affidamento preadottivo verificatisi nel predetto triennio. Quindi, per i nati/adottati o in affido preadottivo fuori dal triennio (prima del 2015 e dopo il 2017) l’assegno non potrà essere concesso, benché l’affido temporaneo risulti disposto nel triennio 2015/2017.

 

Il Bonus Bebe’

 

La legge di stabilita’ 2015 (legge 190/2014), ai commi da 125 a 129, ha previsto, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Si tratta di una misura temporanea destinata a sostegno della natalità corrisposta alle famiglie in situazione di maggior disagio sociale. L’assegno – che non concorre alla formazione del reddito complessivo dei beneficiari – è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Per poter ottenere il beneficio economico si richiede tuttavia la condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui. L’importo dell’assegno di 960 euro annui è raddoppiato a 1.920 euro quando il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente è in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore ISEE non superiore ai 7.000 euro annui. 

 

L’assegno è corrisposto dall’INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro se la misura annua dell’assegno è pari a 960 euro ovvero per un importo pari a 160 euro se la misura annua dell’assegno è pari a 1.920 euro ed è cumulabile in caso di più figli nati nel periodo oggetto dell’agevolazione.