calabria, isee, occupazionePer i nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con decorrenza 1° gennaio al 31 dicembre 2016, ai datori di lavoro sarà concesso l’esonero per ventiquattro mesi dal versamento.

 

Via libera alla proroga della decontribuzione per i lavoratori assunti a tempo indeterminato. Salvo modifiche che potrebbero arrivare alla Camera la legge di stabilità conferma per il prossimo anno la proroga dello sgravio contributivo, anche se con un format diverso rispetto alla misura in vigore quest’anno, per i datori che stabilizzeranno i rapporti a tempo indeterminato. Il bonus si riduce rispetto alla versione attualmente in vigore che, com’è noto, ha un tetto di 8.060 euro l’anno (cioè uno sgravio sino a 671,66 € al mese), per una durata triennale.
Dal 2016 per ogni nuovo contratto a tempo indeterminato stipulato nell’arco del prossimo anno, i datori di lavoro saranno esentati dal versamento del 40% dei contributi previdenziali (con esclusione di quelli dovuti all’Inail) nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro all’anno (pari a 270,83€ al mese) e per un periodo massimo di due anni.

 

Restano immutate le altre caratteristiche del bonus. In particolare lo sgravio contributivo non si applicherà, tra l’altro, ai contratti di apprendistato e di lavoro domestico, né all’assunzione di lavoratori occupati nei sei mesi precedenti o che abbiano già usufruito del beneficio e ai lavoratori con i quali i datori di lavoro (considerando anche le società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto) abbiano comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi precedenti.

 

L’esonero resterà, al pari di quello vigente, non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dalla legislazione vigente. In sostanza l’agevolazione non sarà cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree (art. 4, commi 8 e seguenti, della legge n. 92/2012) e, ovviamente, al bonus apprendisti. L’esonero contributivo resterà invece cumulabile con le agevolazioni per l’assunzione dei lavoratori disabili e dei giovani genitori; quella per chi assume persone che fruiscono dell’Aspi o della Naspi; quella prevista per il programma Garanzia giovani.