bonus-affitti-commerciali-2020L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sul bonus affitti commerciali 2020, che permette alle aziende e ai professionisti di “convertire” parte del canone di locazione pagato nei mesi di marzo, aprile e maggio in credito d’imposta.


La circolare numero 14/e del 6 giugno 2020 (scarica qui la circolare), dell’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sul bonus affitti. Ricordiamo che il bonus permette alle aziende e ai professionisti di “convertire” parte del canone di locazione pagato nei mesi di marzo, aprile e maggio in credito d’imposta spendibile in fase di dichiarazione dei redditi o per compensare altri debiti fiscali.

La finalità dell’articolo 28 del Decreto Rilancio, da cui parte il bonus, è quella dicontenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ciò ha infatti determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economichea fronte dell’incidenza dei costi fissi. Quali, ad esempio, il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili delle piccole attività economiche (individuate come quei soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente quello dell’entrata in vigore del decreto stesso).

Bonus Affitti Commerciali 2020

Grazie alla circolare dell’Agenzia delle Entrate, il bonus affitti può essere immediatamente utilizzato dai beneficiari. Il credito risultante può essere infatti utilizzato a compensazione tramite modello F24, utilizzando il codice tributo “6920”. In alternativa, il credito d’imposta può essere ceduto del locatore o del concedente, oppure di altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Lo sgravio fiscale si caratterizza in due differenti misure:

  • Credito d’imposta del 60% nel caso di canoni di locazione per immobili a uso non abitativo;
  • Credito d’imposta del 30% nel caso di contratto d’affitto d’azienda.

Per poter usufruire del credito d’imposta si necessita che i canoni siano stati effettivamente versati. L’agevolazione, dunque, si sospenderà sino al momento in cui non risulti saldato il “debito” nei confronti del proprietario dell’immobile o del titolare dell’attività.

A questo link il testo completo della Circolare.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it