Dovete ricevere un bonifico dall’estero? Dal primo febbraio, il vostro importo subirà una ritenuta d’acconto automatica del 20%. Si tratta di un provvedimento introdotto dal governo Letta e si basa sul presupposto che ogni flusso di denaro proveniente da un Paese diverso dall’Italia rappresenti una quota di reddito imponibile derivante da capitali esteri o rapporti di natura finanziaria.
La misura è prevista dall’articolo 4 del dl n. 197/90 modificato dalla legge 97/2013 e non si applica laddove il contribuente dimostri che la somma non sia assimilabile ad un reddito ma rappresenti il frutto, ad esempio, di una partita di giro, di una donazione o della restituzione di un prestito. Sta di fatto che l’onere della prova resta in carico al cittadino.
La circolare 2013/151663 dell’ Agenzia dell Entrate, che definisce la norma, precisa che il “prelievo va in ogni caso effettuato, indipendentemente da un incarico alla riscossione, a meno che il contribuente non attesti, mediante un’autocertificazione resa in forma libera, che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all’estero o da attività estere di natura finanziaria”. Inoltre, il contribuente “può richiedere all’intermediario la restituzione dell’imposta non dovuta ovvero applicata in misura superiore a quanto dovuto entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello del prelievo”.
La disposizione non riguarda le persone fisiche che ricevono denaro dall’estero, mediante bonifico, nell’ambito della propria attività di impresa o di lavoro autonomo.
FONTE: CGIA Mestre