bollo, autentica vendita autoL’imposta di bollo per l’autentica di firma degli atti di vendita di beni mobili registrati, può essere riscossa dall’Aci in modalità digitale. Con la circolare 33/E del 9 ottobre 2015 l’Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti sull’assolvimento virtuale del tributo dovuto per le autentiche di firma effettuate presso lo Sportello telematico dell’automobilista.

 

La precisazione fornita dall’Agenzia si inserisce e tiene conto, in particolare, del progetto di digitalizzazione della documentazione cartacea, che ha investito tutto il settore della pubblica amministrazione, finalizzato a innovare i processi e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini.

 

L’Aci fa presente che attualmente è possibile assolvere il bollo in modalità virtuale sulle note di trascrizione, su iscrizioni, rinnovazioni e annotazioni da prodursi al Pra e sulle copie, certificati ed estratti rilasciati, mentre l’autentica delle sottoscrizioni dell’atto di vendita è riscossa ancora tramite contrassegno. Di conseguenza, chiede all’Agenzia se sia possibile introdurre il bollo digitale anche sulle autentiche di firma dell’atto di vendita e se tale modalità possa essere utilizzata presso gli Sportelli telematici dell’automobilista.

 

La circolare chiarisce subito che, vista l’importanza del progetto di digitalizzazione portato avanti anche dall’Aci in applicazione delle norme del Codice dell’amministrazione digitale, tra gli atti per i quali è consentito l’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo, possono essere incluse senz’altro le autentiche delle sottoscrizioni di vendita dei beni mobili registrati. Si sofferma poi sulla funzione degli Sportelli telematici dell’automobilista (Sta) che rappresentano dei veri e propri front office delle attività di esclusiva competenza dell’Aci.

 

Gli “Sta” autorizzati, infatti, possono svolgere tutte le operazioni e le procedure di competenza del pubblico registro automobilistico e dunque dell’Aci, il quale “verificata la completezza dei dati della richiesta telematica e verificata la congruenza con le informazioni presenti in archivio, procede all’aggiornamento della banca dati del P.R.A. autorizzando, conseguentemente, l’emissione del certificato di proprietà presso lo sportello” (articolo 7, comma 5 del Dpr 358/2000).

 

In conclusione, tenuto conto anche del particolare rapporto esistente fra l’Aci e gli “Sta”, l’Agenzia dà il via libera all’istante di richiedere, presso gli Sportelli telematici dell’automobilista, l’autorizzazione al pagamento del bollo digitale per l’autentica delle sottoscrizioni degli atti di vendita dei beni mobili registrati e per la costituzione dei diritti di garanzia sugli stessi.