Il beneficio dello sconto tariffario sui costi dell’energia elettrica, accordato ai dipendenti e pensionati Enel, costituisce reddito di lavoro e parte della retribuzione e della pensione ai fini fiscali.
A tale conclusione perviene la Cassazione, sulla base dell’articolo 49 del Tuir (già 46 del “vecchio” Tuir), il quale espressamente afferma che le pensioni di ogni genere “costituiscono redditi di lavoro dipendente”, cioè sono reddito di lavoro dipendente (ancorché differito) e non sono soltanto equiparate ai redditi di lavoro dipendente, nonché dell’articolo 51, comma 1, del Tuir (già articolo 48), secondo cui “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Sentenza n. 25024 dell’11 dicembre 2015 (udienza 1 dicembre 2015)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cicala Mario – Est. Cicala Mario – Pm. Fuzio Riccardo
Tassazione dello sconto tariffario sull’energia elettrica accordato ai dipendenti Enel