contributo statale in conto interessiCon le risoluzioni 1/2017 e 2/2017 del 28 maggio il dipartimento delle Finanze interviene sul blocco dei tributi comunali confermato anche per il 2017, precisando le uniche deroghe ammesse.


 

Al fine di inquadrare la portata derogatoria della facoltà contemplata dall’art. 193 in disamina, occorre preliminarmente richiamare detto art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

 

Il principio secondo cui le aliquote e le tariffe dei tributi locali devono essere approvate entro la data stabilita per l’adozione del bilancio di previsione incontra, peraltro, come accennato, un’espressa deroga nel citato art. 193 del TUEL, che ha introdotto la possibilità di modificarle in concomitanza con la manovra che l’ente locale deve effettuare in caso di accertamento negativo circa il permanere degli equilibri di bilancio.

 

In particolare, detto art. 193 prevede, al comma 2, tra l’altro, che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

 

  •  le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui”.

 

In tale contesto, il successivo comma 3, ultimo periodo, dello stesso art. 193 dispone che “per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2”.

 

La norma in disamina, quindi, attribuisce all’ente locale – nell’ipotesi in cui in sede di verifica sul permanere degli equilibri di bilancio i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo – la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote anche oltre il termine di cui al richiamato art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, purché entro la data fissata dal comma 2 dello stesso art. 193 del TUEL, vale a dire entro il 31 luglio di ciascun anno. In tal modo, viene riconosciuta agli enti locali un’estensione del termine per deliberare eventuali modifiche delle aliquote e delle tariffe, almeno nella situazione ordinaria in cui la data fissata per l’approvazione del bilancio di previsione preceda il 31 luglio.

 

Per tutte le altre indicazioni potete consultare il testo completo delle delibere, in allegato all’articolo.