blocco-assunzioni-enti-locali-mancato-invio-dati-bdapBlocco alle Assunzioni per gli enti locali per il mancato invio dei dati alla BDAP? In quali casi e quali le informazioni incriminate?


Blocco assunzioni enti locali per il mancato invio dati BDAP? Sembrerebbero esserci una buona parte di enti locali che inciampano nel blocco delle assunzioni e delle stabilizzazioni per non aver mandato alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche le informazioni sulle opere realizzate grazie agli investimenti “liberati” dai patti di solidarietà.

 

La sanzione è quella prevista dal comma 508 della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016). In questi enti si chiudono le porte per i nuovi ingressi, e si sospendono le procedure di stabilizzazione dei precari in corso. A diffondere l’elenco è il ministero dell’Economia.

 

Ricordiamo che anche in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale.

 

Gli enti beneficiati degli spazi finanziari hanno l’obbligo – previsto dal Dpcm 21 febbraio 2017, di comunicare, per il tramite della Bdap-Mop, specifiche informazioni inerenti le opere realizzate grazie ai margini di flessibilità del pareggio di bilancio. La comunicazione assolve a una duplice funzione:

 

a) legittimare il peggioramento dell’obiettivo (inteso come maggiore capacità di spesa) nell’ambito del monitoraggio del pareggio di bilancio (a cui è dedicata la sezione 2) e della certificazione finale, di cui è appena uscito il Dm attuativo 12 marzo 2018;

 

b) evitare la sanzione del divieto di assunzioni, prevista appunto dal comma 508 della legge 232/2016.