birraLa domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4 della Direttiva 92/83/CEE ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone l’amministrazione doganale francese ad una società che gestisce un ristorante, nel quale vende birra da essa stessa prodotta, in ordine all’applicazione dell’aliquota ridotta d’accisa sulla birra prodotta da quest’ultima negli anni dal 2007 al 2010.

 

La produzione di birra avviene nel rispetto di un contratto di affiliazione con cui la società affiliante ha autorizzato la società affiliata ad utilizzare i propri marchi  e la propria insegna e si è impegnata a comunicarle il proprio know-how e a fornirle ceppi di lievito. Tale ultima società ha dichiarato all’Amministrazione doganale i quantitativi di birra prodotti nel suo stabilimento sulla base dell’aliquota ridotta d’accisa prevista dalla disposizione agevolativa nazionale.

 

La posizione dell’Amministrazione doganale

 

L’Amministrazione notificava alla società una rettifica in cui si contestava l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’accisa, inviando successivamente un avviso di liquidazione. Ciò premesso, la controversia è approdata dinanzi alla competente sede giurisdizionale, che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue  la seguente questione: se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/83 debba essere interpretato nel senso che la produzione sotto licenza s’intende esclusivamente come produzione sotto licenza di sfruttamento di un brevetto o di un marchio ovvero possa essere interpretato nel senso che la produzione sotto licenza s’intende come produzione secondo un procedimento di fabbricazione appartenente a un terzo e autorizzato da quest’ultimo.

 

Le valutazioni della Corte di giustizia

 

Pertanto, il giudice ‘a quo’ chiede di conoscere se la produzione di birra alle condizioni previste dal contratto di affiliazione integri una produzione ‘sotto licenza’ ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, prima frase, della direttiva 92/83. La questione sollevata, in sostanza, è diretta a chiarire se, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta d’accisa sulla birra, la condizione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/83 secondo la quale una birreria non deve produrre sotto licenza, non è soddisfatta se la birreria interessata fabbrica la propria birra nel rispetto di un accordo in forza del quale è autorizzata a utilizzare i marchi e il procedimento di fabbricazione di un terzo. Per quanto riguarda la nozione di produzione ‘sotto licenza’, quale enunciata all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/83, ai fini del corretto funzionamento del mercato interno, è diretta a stabilire definizioni comuni per tutti i prodotti interessati e rientra nel contesto di una politica di armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcol e sulle bevande alcoliche.

 

Per garantire un’uniforme applicazione di tale direttiva, l’interpretazione delle nozioni contenute in quest’ultima deve essere autonoma, fondata sul tenore letterale delle disposizioni di cui si tratta nonché sulle finalità perseguite dalla direttiva. Inoltre, prevedendo l’applicazione di un’aliquota ridotta d’accisa sulla birra prodotta da piccole birrerie indipendenti a determinate condizioni, l’articolo 4 della direttiva 92/83 costituisce una deroga all’applicazione dell’aliquota normale sulla birra. Pertanto, le condizioni per l’applicazione di detta aliquota ridotta d’accisa devono essere interpretate restrittivamente.

 

Per quanto riguarda tali condizioni, il paragrafo 1 di detto articolo 4 contiene una condizione di ordine quantitativo, relativa ad una produzione massima annuale di una birreria pari a 200.000 ettolitri di birra. Il paragrafo 2 del medesimo articolo 4, secondo il quale una piccola birreria è una birreria che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altra birreria, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e che non operi sotto licenza, prevede quindi una condizione di ordine qualitativo, attinente al carattere indipendente di una simile birreria nei confronti di qualsiasi altra birreria. Quanto alla finalità della direttiva 92/83, per quanto riguarda la birra prodotta nelle piccole birrerie indipendenti, la stessa è diretta all’adozione di soluzioni comuni per consentire agli Stati membri di applicare aliquote ridotte a tale prodotto, evitando al contempo che queste abbiano l’effetto di falsare la concorrenza nell’ambito del mercato interno.

 

Le limitazioni al beneficio della riduzione d’accisa 

 

Di conseguenza, detta direttiva è intesa a evitare che il beneficio di una siffatta riduzione dell’accisa sia concesso a birrerie le cui dimensioni e la cui capacità di produzione potrebbero trovarsi all’origine di simili distorsioni del mercato interno. Di conseguenza, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/83 richiede che le piccole birrerie la cui produzione annua di birra è inferiore a 200 000 ettolitri siano realmente autonome da qualsiasi altra birreria sia per quanto riguarda la loro struttura giuridica ed economica sia per quanto riguarda il loro apparato di produzione, quando utilizzano impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra birreria e non operano sotto licenza.

 

Il fatto di non produrre sotto licenza costituisce dunque una delle condizioni dirette a garantire che la piccola birreria interessata sia realmente autonoma da qualsiasi altra birreria. Ne consegue che la nozione di produzione ‘sotto licenza’ deve essere interpretata in modo che comprenda la produzione di birra sotto qualsiasi forma di autorizzazione da cui risulti che detta piccola birreria non è completamente indipendente dal terzo che le ha dato tale autorizzazione.

 

Ciò accade in caso di autorizzazione a sfruttare un brevetto, un marchio o un procedimento di produzione che appartiene a tale terzo. Da ciò deriva che una birreria che si trovi in una situazione quale quella propria della società protagonista della controversia, che produce la propria birra in base al contratto di affiliazione, non soddisfa la condizione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/83 di non produrre sotto licenza. Infatti, da un lato, essa, in virtù di tale contratto, ha il diritto di utilizzare i marchi della sua controparte contrattuale.

 

Dall’altro, è autorizzata a fabbricare la propria birra secondo il procedimento di produzione che appartiene alla società affiliante, poiché, in conformità a detto contratto di affiliazione, beneficia del know‑how di quest’ultima, che prevede, in particolare, la descrizione del procedimento e dei metodi di fabbricazione delle birre in microbirrifici.

 

Le conclusioni degli eurogiudici

 

Tutto ciò premesso, la Corte di giustizia dell’Ue perviene alla conclusione che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta d’accisa sulla birra, la condizione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/83 secondo la quale una birreria non deve produrre sotto licenza non è soddisfatta se la birreria interessata fabbrica la propria birra conformemente a un accordo in forza del quale è autorizzata a utilizzare i marchi e il procedimento di fabbricazione di un terzo.