In una recente risposta all’interrogativo di un Comune il Dottor Andrea Bufarale fornisce chiarimenti sull’elaborazione del bilancio di previsione 2023/2025 per i Comuni e il corretto inserimento degli allegati.
Questo Comune sta procedendo all’elaborazione del bilancio di previsione 2023/2025. Non applicheremo avanzo presunto e pertanto non redigeremo gli allegati A1/A2 ed A3. E’ corretto oppure a seguito delle modifiche delle tassonomie della BDAP, gli stessi sono divenuti obbligatori?
a cura del Dottor Andrea Bufarale
Bilancio di previsione 2023/2025: chiarimenti per i Comuni
Come giustamente ricordato nel quesito, nelle scorse settimane sono state rese note dal sistema BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche) i nuovi controlli sui bilanci armonizzati che saranno implementati a partire dall’invio del bilancio di previsione 2023/25.
In particolare, come sottolineato, i controlli riferiti agli allegati A1 – A2 ed A3 (implementati con il D.M. 1 agosto 2019 – XI correttivo al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “armonizzazione contabile“), qualora individuassero errori, diventeranno bloccanti e, quindi, non consentiranno l’acquisizione del documento e la conseguente protocollazione.
Altra novità riguardante questi allegati è sicuramente il Fondo garanzia debiti commerciali, da riportare nell’apposita riga nell’allegato A1 riferito all’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto mentre fino allo scorso anno il fondo era incluso nella voce Altri accantonamenti.
Tanto ciò premesso, la risposta è negativa nel senso che la BDAP effettua i controlli sui modelli a/1, a/2 e a/3 allegati al bilancio di previsione solamente se gli stessi risultano compilati dall’Ente, compilazione cui l’Ente è tenuto solamente se al bilancio è stato applicato avanzo presunto (allegati a/1 e a/2) o l’avanzo di amministrazione qualora il bilancio venga deliberato successivamente alla approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente (allegato a/3).
Qualora l’avanzo non risulti applicato la compilazione degli allegati suddetti non è obbligatoria, e gli stessi non risultano necessari al fine del superamento dei controlli.
Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]