La risposta ad un quesito in materia di bilancio e contabilità, con riferimento al Bilancio di previsione 2021/2023 e al “Fondone” Covid-19, a cura del Dottor Andrea Bufarale.
Questo Comune sta predisponendo il bilancio di previsione 2021/2023. Al 31.12.2020 abbiamo registrato un’economia rispetto alle assegnazioni del c.d. “fondone” (di cui all’art. 106, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 e art. 39, D.L. 14 agosto 2020, n. 104). In riferimento alle previsioni di cui all’art. 1, comma 823, L. 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021, siamo a richiedere un vostro parere sulla possibilità di utilizzare tali risorse già in sede di bilancio di previsione.
a cura di Andrea Bufarale
Bilancio di previsione 2021/2023 e “Fondone” Covid-19
Per rispondere al quesito proposto, dobbiamo chiarire come la Ragioneria Generale dello Stato, nelle Faq pubblicate sul proprio sito internet in riferimento alla gestione contabile e finanziaria del c.d. “fondone” che le eventuali risorse ricevute dall’ente ma non utilizzate confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per ristorare sia la perdita di gettito 2021 sia per far fronte alle esigenze di spese per il 2021 connesse al Covid-19 anche nel 2021 (art. 1, comma 823, L. 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021).
A tal riguardo, delineata la fattispecie di cui trattasi evidenziamo subito che l’art. 187 del Tuel, al comma 3, disciplina le modalità di utilizzo generale delle quote vincolate del risultato di amministrazione ed in particolare ricordiamo la previsione secondo la quale “Le quote del risultato presunto derivanti dall’esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall’ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente, attraverso l’iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell’entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L’utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l’ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies”.
E’ chiaro pertanto che, anche secondo la normativa generale, le quote vincolate del risultato di amministrazione, per il loro utilizzo, non richiedono quale condizione indispensabile l’approvazione del rendiconto della gestione ma possono essere applicate già in sede di bilancio di previsione, o con apposita variazione allo stesso, previa relazione da parte del dirigente competente (addirittura anche in esercizio provvisorio per garantire la prosecuzione o l’avvio di determinate attività).
Tale assunto, è stato comunque confermato anche con riferimento alle risorse di cui trattasi dalla stessa RGS con una ulteriore FAQ con la quale è stato ribadito che “Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione…. In altri termini, le somme ricevute da ciascun ente nel 2020 in eccesso rispetto alle esigenze sono utilizzate per ristorare le perdite di gettito 2021 e, quindi, per far fronte alle esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 anche nel 2021”.
Non possiamo pertanto che rispondere positivamente alla questione posta nel senso della possibilità di destinare le economie del c.d. “fondone” confluite in avanzo vincolato al 31.12.2020 già in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2021/2023.
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Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]