conferenzaIn relazione all’attuale quadro macro economico del Paese il consolidamento di bilancio resta un obiettivo essenziale ed in tale contesto con la circolare n. 32/2015 viene segnalato infatti alle Amministrazioni centrali e agli Enti ed organismi di voler predisporre il bilancio di previsione per l’esercizio 2016 assumendo comunque comportamenti finalizzati al contenimento delle spese.

 

Inoltre, nel raccomandare di procedere ad un’oculata riduzione degli stanziamenti complessivi, le medesime amministrazioni predisporranno intanto i bilanci di previsione 2016 tenendo conto delle disposizioni previste dal D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 e smi, dal D.L. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012 e smi, dal D.L. n. 35/2013, convertito dalla L. n. 64/2013, dal D.L. n. 101/2013, convertito dalla L. n. 125/2013 e smi, dalla Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), dal D.L. 30/12/2013, n. 150 convertito, dalla L. n. 15/2014, dal D.L. n. 66/2014, convertito, dalla L. n. 89/2014, dal D.L. n. 90/2014, convertito, dalla L. n. 114/2014, dalla legge n. 190/2014 (Legge stabilità 2015), dal D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27 febbraio 2015, n. 11, nonché delle norme di contenimento della spesa pubblica, introdotte dalle altre disposizioni normative vigenti e riepilogate nel quadro sinottico accluso alla circolare (allegato 1).

 

La circolare, al fine di agevolare la corretta impostazione dello stesso bilancio previsionale, fornisce, altresì, indicazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e presenta una nota metodologica concernente l’adozione del piano dei conti integrato, con particolare riguardo per gli enti in contabilità finanziaria.

 

Va evidenziato, altresì, che le indicazioni ivi contenute dovranno essere rispettate anche in occasione dei provvedimenti di variazione e nel corso della gestione del bilancio. Ovviamente, con particolare riguardo alle variazioni, si segnala che le stesse dovranno tener conto delle eventuali ulteriori misure di contenimento che potrebbero intervenire, successivamente alla predisposizione del bilancio previsionale, anche a seguito dell’emanazione della legge di stabilità 2016, qualora queste ultime producano effetti sugli specifici stanziamenti di bilancio.

 

In virtù del principio dell’equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito, definito nell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in occasione della predisposizione dei bilanci di previsione 2016, le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, sono tenute a dare attuazione al principio del pareggio di bilancio richiamato nell’articolo 13, comma 1, della medesima legge 24 dicembre 2012, n. 243 , per effetto del quale – fermo restando il rispetto di eventuali norme che fissassero ulteriori condizioni e limiti – l’avanzo di amministrazione presunto può essere utilizzato soltanto in seguito all’approvazione del rendiconto, ai fini della determinazione del saldo e del conseguimento dell’equilibrio.

 

Le predette Amministrazioni pubbliche potranno utilizzare le risorse iscritte nell’avanzo, qualora lo stesso presenti caratteri di precisione e certezza, tali da escluderne la presunzione. Così, ad esempio, si può richiamare il caso di risorse destinate alla realizzazione di progetti pluriennali la cui entrata, accertata in esercizi finanziari precedenti, confluisce necessariamente nella parte vincolata dell’avanzo di amministrazione mentre, sul versante della spesa, la programmazione può interessare più esercizi successivi.

 

Per tutte le ulteriori informazioni dettate dalla circolare potete consultare il testo della stessa e i relativi allegati alla fine di questo articolo, allegati in calce al testo.