Bilancio Consolidato Piccoli Comuni: il Consiglio nazionale dei Commercialisti ha reso disponibile la bozza. Ecco i dettagli.
Bilancio Consolidato Piccoli Comuni: il Consiglio nazionale dei commercialisti ha predisposto una bozza di relazione. Nella quale, tra l’altro, viene chiaramente indicato che la scelta di non redigere il bilancio consolidato da parte dei mini enti deve essere esplicitata in una delibera.
Per una guida completa al Bilancio Consolidato degli Enti Locali potete consultare questo link.
Bilancio Consolidato Piccoli Comuni: la bozza del CNDCEC
Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha reso disponibile la bozza composta da un testo word con traccia della relazione e tabelle Excel per l’inserimento dei dati.
La relazione è composta dai seguenti paragrafi:
- introduzione,
- stato patrimoniale consolidato (analisi dello stato patrimoniale attivo e passivo),
- conto economico consolidato,
- relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa,
- osservazioni,
- conclusioni.
L’art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. stabilisce che il consolidato è facoltativo per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i quali, in base al recente D.L. n. 34/2019, (il decreto “crescita”), possono anche rinviare la contabilità economico-patrimoniale.
Secondo il Cndcec, in tal caso occorre adottare un provvedimento, che deve essere richiamato anche ai fini del consolidato.
In vista della scadenza dell’adempimento (il termine è il prossimo 30 settembre), il documento predisposto dai commercialisti offre un manuale di istruzioni utile soprattutto per i revisori degli enti.
Ricordiamo che il bilancio consolidato è un documento consuntivo di esercizio che vuol rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un gruppo di imprese, elaborato dalla società posta al vertice (capogruppo).
È un documento pubblico, ma non avente forza legale; infatti, sebbene questo strumento riesca a stabilire i risultati economici del gruppo, non è ancora possibile utilizzare questo mezzo per poter attribuire gli utili complessivi del gruppo, permettendo dunque di distribuire i dividendi anche a quei soci delle società del gruppo in perdita.