Nonostante l’ultimo correttivo da parte della Commissione Arconet del ministero dell’Economia e delle Finanze al Dlgs 118/2011, permangono dubbi sul perimetro del bilancio consolidato correlato alle Società Partecipate.
Il bilancio consolidato di un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica non consente – contemporaneamente – di rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo e di rilevare correttamente il fenomeno delle esternalizzazioni.
Per rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria il bilancio consolidato predisposto sulla base della dimensione del controllo esercitato nei confronti dei componenti del gruppo, utilizza il metodo di consolidamento integrale o proporzionale. Per rappresentare le esternalizzazioni, invece, il bilancio consolidato è elaborato sulla base dell’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi di ciascun componente del gruppo, comprensivi delle entrate esternalizzate.
Solo gli enti con popolazione superiore a 5 mila abitanti e solo per le società sulle quali l’ente esercita un potere di controllo oltre a quelle società partecipate, quindi non controllate, a totale partecipazione pubblica e affidatarie dirette di servizi pubblici locali, sempre fatto salvo il test di irrilevanza. Ed è qui che nascono i problemi, perché in certi casi dette società hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (obbligazioni) e gli enti partecipanti le hanno considerate escluse dal consolidamento per quest’anno.
Per il resto l’ente, secondo la norma, dovrà fare una ricognizione di tutte le partecipazioni societarie o di altri organismi partecipati, come ad esempio fondazioni, aziende speciali, etc. A dire il vero ciò dovrebbe essere già stato fatto con la ricognizione delle partecipazioni al fine di razionalizzare il portafoglio in ossequio al decreto “Madia”. Le partecipazioni di carattere finanziario (ad esempio azioni di una società quotata o quote di una società a responsabilità limitata non strumentale) non rilevano ai fini del “Gruppo di Amministrazione Pubblica”. Rientrano, infatti, solo le partecipazioni in società o organismi strumentali all’ente, piccole o grandi che siano.
Per determinare, infine, se una società è da definirsi controllata e non solo partecipata, si deve guardare all’effettivo potere di controllo, come la possibilità di nomina degli amministratori ovvero ai vincoli contrattuali che permettono all’ente di incidere in maniera determinante nelle scelte amministrative di detta società. In tal caso, la società partecipata va fatta rientrare nel perimetro di consolidamento, anche se l’ente non possiede la maggioranza.