Le linee guida della Corte dei Conti sul bilancio consolidato forniscono ai revisori degli enti locali un aiuto nella gestione delle operazioni.
Bilancio Consolidato: le linee guida della Corte dei Conti sono state delineate grazie alla deliberazione n. 18/2019.
Un documento importante, poichè gli enti con più di 5.000 abitanti sono obbligati ad approvare il bilancio consolidato entro il 30 settembre prossimo per evitare il blocco delle assunzioni.
Si ricorda che queste linee guida sono finalizzate ad assicurare l’uniformità dei comportamenti dei revisori contabili dei predetti enti che, in materia di bilancio consolidato, devono rendere specifico parere.
Per una guida completa al Bilancio Consolidato degli Enti Locali potete consultare questo link.
Bilancio Consolidato: le linee guida della Corte dei Conti
Per gli enti locali l’art. 172 TUEL (emendato dal d.lgs. n. 118/2011), che annovera il bilancio consolidato tra gli allegati al bilancio di previsione, nonché la disposizione dell’art. 239, co. 1, lett. d-bis) del TUEL, secondo cui l’organo di revisione è tenuto a rendere specifico parere sullo schema di bilancio consolidato.
Tale articolato corpus normativo trova completamento nelle disposizioni dettate dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012 che, nell’intento di rafforzare i controlli della Corte dei conti sugli Enti Territoriali, ha integrato e novellato il TUEL, dando un ulteriore impulso all’obbligatorietà del bilancio consolidato.
Infatti di particolare rilievo è la previsione di cui all’art. 148-bis TUEL, a mente del quale le Sezioni regionali di controllo, nell’esaminare i bilanci e i rendiconti degli enti locali, tengono conto, anche, dei risultati delle partecipazioni societarie.
E inoltre l’attenzione del legislatore per il consolidamento dei conti del “gruppo amministrazione pubblica” si rinviene anche nelle norme che disciplinano i controlli interni.
L’art. 147 TUEL al co. 2, lett. d), dispone che il sistema di controllo interno è, tra l’altro, diretto a «verificare, attraverso l’affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all’articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni dell’ente».
A questo link il testo completo della deliberazione.