bilancio-consolidato-enti-locali-chiarimentiBilancio consolidato degli enti locali: chiarimenti sulla disciplina e gli adempimenti.


Bilancio Consolidato Enti Locali: chiarimenti importanti.

L’approvazione del bilancio diventa un atto giuridico di autorizzazione, senza o contro il quale gli organi dell’Ente locale non possono gestire la spesa pubblica né riscuotere le entrate.

Gli stanziamenti del bilancio segnano giuridicamente il limite entro cui deve svolgersi la gestione amministrativa: il bilancio vincola alla sua osservanza l’attività della pubblica amministrazione.

È deliberato dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni e approvato sia dalle rispettive giunte che dai consigli. Ha diverse funzioni: contabile, di garanzia, politica, giuridica ed economica ed è l’analogo a livello locale del bilancio statale.

In alcuni casi in realtà è previsto l’esonero dalla redazione del bilancio consolidato.

I Piccoli Comuni, invece, devono seguire determinate regole che potete approfondire in questo articolo.

Bilancio Consolidato Enti Locali: cos’è?

Il bilancio consolidato è un documento consuntivo di esercizio che vuol rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un soggetto.

È un documento pubblico, ma non avente forza legale; infatti, sebbene questo strumento riesca a stabilire i risultati economici, non è ancora possibile utilizzare questo mezzo per poter attribuire gli utili complessivi.

L’Ente Locale funge dunque da capofila e deve aggregare i numeri del proprio bilancio con quelli dei bilanci delle società controllate o partecipate. L’obiettivo è quello di avere una rappresentazione globale del patrimonio del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP).

Nel nostro ordinamento la disciplina del bilancio consolidato si articola da un lato con regole di natura giuridica, il d.lgs. 127/1991 (modificato dal d.lgs. 139/2015) ed il codice civile, dall’altro con i principi contabili nazionali (OIC) ed internazionali (IAS/IFRS).

Obbligo di redazione

L’obbligo di redazione del bilancio consolidato viene attribuito mediante l’art.25 del D.lgs. 127 del 9 aprile 1991 alle società di capitali che controllano altre imprese (di qualsiasi forma giuridica) e alle società cooperative, mutue assicuratrici ed enti pubblici commerciali che controllano una società di capitali.

A partire dagli esercizi 2016 e 2017, a norma del Decreto legislativo n. 118/2011 (con le modifiche introdotte dal Dlgs n. 126/2014), l’approvazione del bilancio consolidato è divenuta cogente anche per gli enti locali italiani elencati all’art. 2, Dlgs 267/2000, con una gradualità che impone l’obbligo di ottemperare, per l’esercizio 2016 (entro il 30 settembre 2017), agli enti con popolazione superiore ai 5000 abitanti, con estensione dell’onere, dal 2018, con riferimento al successivo esercizio 2017, a tutti gli enti, a prescindere dalla popolazione residente.

L’instaurazione dell’obbligo risponde all’esigenza di avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’ente considerato in tutto il complesso delle sue articolazioni organizzative (esercitate anche attraverso partecipazione e controllo di società ed enti strumentali).

Il perimetro di consolidamento coincide con l’area del cosiddetto “Gruppo amministrazione pubblica” (GAP).

Del GAP fanno parte gli enti e gli organismi strumentali, partecipati o controllati, le società controllate o partecipate dalla amministrazione pubblica capofila, in cui la nozione di controllo fa riferimento a un ampio ventaglio situazioni giuridiche, “di diritto”, “di fatto”, e di natura “contrattuale”, prescindendo, ad esempio, dall’esistenza di una partecipazione diretta o indiretta al capitale sociale.

Redazione Bilancio

Se il Responsabile del Servizio Finanziario dell’ente intende affidare a terzi la redazione del bilancio consolidato, deve porre in essere una determina con la quale individua il soggetto affidatario e il compenso da riconoscergli. Poi, la Giunta Comunale con delibera definirà due distinti elenchi:

  • con il primo elencherà tutti gli organismi rientranti nel Gruppo di Amministrazione Pubblica;
  • con il secondo tutti quegli organismi rientranti nel perimetro di consolidamento.

Successivamente, il Responsabile del Servizio Finanziario dell’ente trasmetterà a ciascuno degli organismi rientranti nel perimetro l’elenco dei soggetti interessati e le direttive necessarie per rendere possibile il bilancio consolidato indicando come termine 10 giorni dalla data di approvazione del loro bilancio.

L’affidatario dell’incarico provvederà alla redazione del documento che verrà proposto al Consiglio Comunale chiamato a deliberare per la sua approvazione entro la scadenza legale.

Bilancio Consolidato Enti Locali: scadenza

Entro il 31 dicembre di ogni anno, l’amministrazione dell’ente capogruppo deve riunirsi e identificare tutti gli organi che fanno parte del gruppo. Deve farlo annualmente perché durante l’anno delle modifiche interne o nuove normative potrebbero avere cambiato la situazione.

Dopodiché, nell’anno successivo, ecco le scadenze da rispettare:

  • Entro il 31 luglio: approvazione del proprio bilancio;
  • ed Entro il 20 agosto: invio dei dati al capogruppo;
  • Entro il 31 agosto (stimato): la giunta deve approvare lo schema di rendiconto e inviarlo ai revisori contabili);
  • ed Entro il 20 settembre: i revisori rilasciano apposita relazione sul rendiconto;
  • Entro il 30 settembre: termine di approvazione del bilancio consolidato;
  • ed infine Entro il 30 ottobre: invio dei dati alla BDAP (Banca dati amministrazione pubblica).

 


Fonte: articolo di Giuseppe Orefice