bilancio consolidato societa partecipateUn Consorzio ente strumentale degli Enti Locali, dotato di personalità giuridica, rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica? Il consorzio rientra nel perimetro di consolidamento?


Consorzio ente strumentale degli enti locali dotato di personalità giuridica; contabilità economico-finanziaria degli enti locali; i rappresentanti del Consiglio non sono nominati dai singoli comuni; i componenti del Consiglio d’Amministrazione non percepiscono alcun compenso; il nostro Comune ha all’interno dell’ente n. 38 millesimi in base al numero degli abitanti; l’attività del consorzio è sanità ed assistenza sociale; il COMUNE paga tutti gli anni una quota in base ai millesimi e alle deliberazioni del Consorzio stesso per esternalizzazione servizi del Comune in adesione a previsione normativa rapportata ai millesimi – trattasi di spesa corrente inserita nel sociale.

 

QUESITO:

 

il consorzio rientra nel gruppo amministrazione pubblica? Il consorzio rientra nel perimetro di consolidamento?

 

RISPOSTA:

 

Con riferimento al Consorzio, si ritiene che, sulla base di quanto stabilito dal paragrafo 2. dell’allegato 4/4 al D.lgs. 118/2017, esso faccia parte degli enti strumentali partecipati di un’amministrazione pubblica, come definiti dall’articolo 11-ter, comma 2, del Dlgs 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni che ne prevedono il controllo. Pertanto questo Consorzio fa parte del gruppo “Amministrazione pubblica” così come previsto dal paragrafo 2 del citato allegato 4/4. Tra i oggetti facenti parte del Gruppo Amministrazione pubblica, sulla base di quanto stabilito dal paragrafo 3.1 del citato allegato 4/4, il Comune deve individuare “gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato”. Richiamando quanto stabilito dal paragrafo 3.1 già citato, gli enti e le società compresi nel “Gruppo amministrazione pubblica” possono non essere inseriti nell’elenco di quelle soggette al bilancio consolidato nei casi di “Irrilevanza”, e di “Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli”. Il caso di “irrilevanza” si ha quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Per i Comuni sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: a) totale dell’attivo, b)patrimonio netto, c) totale dei ricavi caratteristici.

 

Il paragrafo 3.1 precisa anche che la percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”. Il paragrafo citato stabilisce anche che, in ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata. Pertanto, al fine di individuare se il Consorzio in questione fa parte o meno dei enti soggetti al consolidamento, occorre seguire le indicazioni previste per individuare la “irrilevanza”. In considerazione che l’ente detiene una partecipazione inferiore all’1% (38 millesimi), la partecipazione risulterà “irrilevante”.