A partire dal prossimo anno anche i Piccoli Comuni dovranno predisporre il bilancio consolidato.
Dal prossimo anno l’obbligo di predisporre il bilancio consolidato si estende anche ai comuni con una popolazione inferiore a 5 mila abitanti. Per questo, tutti i comuni e le province dovranno effettuare la ricognizione delle partecipazioni possedute prima del 31 dicembre 2017 per poter individuare il così detto Gap (Gruppo di amministrazione pubblica).
Come riportato dalle novità introdotte dal settimo correttivo all’allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio consolidato di un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica non consente – contemporaneamente – di rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo e di rilevare correttamente il fenomeno delle esternalizzazioni.
Per rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria il bilancio consolidato predisposto sulla base della dimensione del controllo esercitato nei confronti dei componenti del gruppo, utilizza il metodo di consolidamento integrale o proporzionale. Per rappresentare le esternalizzazioni, invece, il bilancio consolidato è elaborato sulla base dell’incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi di ciascun componente del gruppo, comprensivi delle entrate esternalizzate.
Il citato decreto correttivo ha ridotto dal 10% al 3% il parametro per eseguire il test dell’irrilevanza. La verifica della soglia di irrilevanza per la redazione del bilancio consolidato 2017 si ritiene che debba essere fatta sui dati dei bilanci al 31/12/2016 (stato patrimoniale all’1/1/2017 per la capogruppo e bilanci al 31/12/2016 per le partecipate). In proposito si evidenzia che all’inventario e allo stato patrimoniale della capogruppo dovranno essere applicati i criteri di valutazione previsti dall’allegato 4.3 punto 9.3 e ricodificato secondo il piano patrimoniale del piano conti integrato; questo prospetto aggiornato all’1/1/2017 dovrà essere sottoposto alla approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto 2016, considerando che il 2017 è l’esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale.
Se, a seguito della predetta ricognizione, risulti che l’ente non possiede partecipazioni, la giunta comunale dovrà deliberare l’assenza di partecipazioni alla quale farà seguito, l’anno prossimo, una comunicazione in tal senso alla Bdap. Per gli enti, invece, che possiedono anche una sola partecipazione a società o a organismi, l’organo esecutivo dovrà deliberare prima della fine dell’anno la presenza di dette partecipazioni e procedere alla determinazione del perimetro di consolidamento.
Nella contabilità economico-patrimoniale si posiziona un adempimento fondamentale: l’inventario comunale.