Bilancio 2021-2023 (seconda puntata): altri trasferimenti, evasione tributi e fondo crediti dubbia esigibilità.


Dopo aver introdotto nell’articolo precedente alcuni temi, trattiamo i restanti aspetti che, anche caratterizzati dal periodo storico che stiamo vivendo, presentano delle sfaccettature tecnico pratiche di sicuro impatto nel corso della redazione del Bilancio 2021-2023.

Altri trasferimenti

Molti altri trasferimenti sono stati previsti dalle normative precedenti, soprattutto in termini di messa in sicurezza a manutenzione del patrimonio. Ne richiamiamo due:

  • il fondo previsto dall’articolo 1, comma 29 e seguenti della legge 160/2019, per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.
  • Il fondo per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, delle strade e degli edifici, previsto dalla legge di bilancio 2020 nella misura complessiva di 350 milioni di euro, con un incremento di 900 milioni di euro, per il 2021 e 1.750 milioni di euro per il 2022.

Recupero dell’evasione tributaria

Nel Bilancio 2021-2023 grande importanza è data al recupero dell’evasione dei tributi. A questo proposito è fondamentale considerare l’effetto della sospensione dei termini di decadenza verificatasi nel periodo tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, disposta dall’articolo 67, comma 1, del Dl 18/2020.

La notifica degli avvisi di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2020 potrà effettuarsi entro il 26 marzo 2021; questa agevolazione è finalizzata ad alleviare il peso del lavoro sugli uffici che operano in condizioni particolari vista l’emergenza sanitaria, comporta però l’imputazione dell’accertamento contabile dall’anno 2020 all’anno 2021.

Richiamando la particolarità del momento citata nel paragrafo precedente bisogna inoltre sempre tenere in considerazione la ricaduta economica sul tessuto sociale e il conseguente irrigidimento dell’indice di conversione avvisi/pagamenti.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Dall’esercizio 2021 l’accantonamento del F.C.D.E. a bilancio dovrà essere effettuato per un valore pari al 100% del determinato.

Il Fondo accantonato sarà quindi pari al 100% del rapporto tra incassi in conto competenza e i relativi accertamenti dell’ultimo quinquennio. La media da utilizzare sarà solo quella semplice.

Restano attuabili alcuni interventi sulla struttura dell’impianto del calcolo:

  • È possibile calcolare l’incassato nell’anno successivo in conto residui e non ragionare sulla sola competenza. Si può determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, sommando agli incassi anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo in conto residui dell’anno precedente. Qualora si opti per questa procedura si deve slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.
  • Qualora nell’esercizio precedente si siano soddisfatti determinati requisiti è possibile abbattere la % di calcolo del fondo, vediamo quale normativa richiama questa procedura e come si sviluppa:
  • 1 comma 79 Legge 160/2019: “Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell’accantonamento quantificato nell’allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell’esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all’articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
  • 1 comma 80 Legge 160/2019: “Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell’accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell’organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell’esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti” (questa seconda opzione pare particolarmente azzardata essendo fortemente connessa ad azioni previsionali rischiose…).
  • 107 bis DL 18/2020: “A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020”.
  • Principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi paragrafo 3.3. “Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi”.

A questo link alcuni chiarimenti in merito al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità dal 2021.

 


Fonte: articolo di Marco Sigaudo