bilanci -Comuni e Province che hanno già approvato il bilancio di previsione 2016 devono riunire nuovamente il Consiglio entro il 21 giugno 2016 per allegare il prospetto, obbligatorio da quest’anno, del pareggio di bilancio previsto dal comma 712 della legge 208/2015.

 

In riferimento all’ esercizio 2016, il prospetto è allegato al preventivo già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di definizione del modello. Il termine ultimo del 21 giugno è emerso a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 21 aprile del quarto correttivo al Dm 30 marzo 2016, in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione.

 

Il prospetto allegato al bilancio di previsione è conservato nei documenti dell’ente e non deve essere trasmesso al ministero dell’Economia. Il Bilancio di previsione è uno degli strumenti di programmazione finanziaria della Regione e viene approvato con legge dall’Assemblea legislativa regionale.

 

A seguito dell’applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, nei nuovi schemi di bilancio lo stanziamento di ciascun Programma comprende, pertanto, le eventuali somme già impegnate negli esercizi precedenti e imputati all’esercizio cui il bilancio si riferisce (evidenziati nella voce di cui già impegnato), le eventuali somme accantonate nel Fondo Pluriennale vincolato (evidenziati nella voce di cui FPV) a copertura di impegni di spesa imputati negli esercizi successivi.

 

Lo stanziamento di risorse nuove allocate in ciascun esercizio è quindi dato dalla differenza tra lo stanziamento totale e le due voci evidenziate. La somma dei Fondi pluriennali accantonati in un esercizio costituisce il Fondo Pluriennale iscritto in Entrata nell’esercizio successivo. A partire dal 2016, il Bilancio di previsione regionale è, pertanto, redatto secondo i nuovi schemi e articolato in Titoli e Tipologie di Entrata e in Missioni e Programmi di spesa.