In materia di diritti d’imbarco per l’uso di aree aeroportuali, l’articolo 1 della legge n. 324/1976 dispone che il movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali aperti al traffico aereo civile è assoggettato, tra l’altro, al pagamento, in favore delle compagnie di gestione aeroportuale, di un “diritto d’imbarco per passeggeri”, il quale – a norma del successivo articolo 5 – “…è dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero”.
In tema di determinazione della base imponibile Iva delle cessioni di beni e/o delle prestazioni di servizi, l’articolo 13, comma 1, del Dpr n. 633/1972 stabilisce che detta base imponibile è costituita dall’“…ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti”.
Tale norma, come noto, è attuativa, in ambito nazionale, della previsione comunitaria contenuta nell’articolo 11, parte A, n. 1, lettera a), della sesta direttiva Iva n. 388/1977 (vedi, ora, il corrispondente articolo 73 della direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006, di rifusione del testo della citata sesta direttiva), secondo cui, tra l’altro, la base imponibile delle prestazioni di servizi comprende “…tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare…al prestatore per tali operazioni da parte…del destinatario o di un terzo”; il successivo n. 2, lettera a), dello stesso articolo 11 dispone infine, in via generale, che la base imponibile delle operazioni comprende anche “le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa imposta sul valore aggiunto” (vedi, attualmente, l’articolo 78 della citata direttiva di rifusione).
In relazione a tali disposizioni, nella sentenza 418/2015, la Cassazione – sulla falsariga del proprio consolidato orientamento in materia (vedi, tra le varie, la sentenza n. 5362/2014) e prendendo spunto anche da talune pregresse decisioni della Corte di giustizia europea (vedi, tra le varie sentenze richiamate, la decisione n. C-106/10 del 28 luglio 2011) – ha sostanzialmente ribadito che, poiché l’obbligo del pagamento dei diritti di imbarco, come corrispettivo del servizio reso dalla società di gestione aeroportuale in favore del vettore aereo, incombe direttamente e necessariamente su quest’ultimo soggetto in ogni ipotesi di movimento degli aeromobili privati e delle persone negli aeroporti nazionali, ciò evidenzia chiaramente il nesso intercorrente tra detto servizio e la successiva prestazione di trasporto resa dal vettore in favore dei passeggeri.
Ad avviso (secondo noi condivisibile) della Corte, infatti, il pagamento dei diritti in questione – successivamente oggetto di rivalsa da parte del vettore nei confronti dei passeggeri – va a integrare un elemento di costo direttamente connesso alla prestazione dello stesso servizio di trasporto, ragione per cui l’ammontare di detti diritti comunque concorre a formare la base imponibile dell’imposta applicabile al prezzo complessivamente dovuto dai passeggeri per il trasporto aereo, ai sensi del suddetto primo comma dell’articolo 13 del Dpr n. 633.
La conclusione cui giungono i giudici di legittimità nella sentenza in esame, del resto, si pone pienamente in linea con quanto già precedentemente affermato sulla stessa questione dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 164/2003 (anch’essa peraltro espressamente richiamata per la decisione della fattispecie dedotta in controversia), nella quale è stato infatti affermato che l’ammontare dei diritti di imbarco disciplinati dalla citata legge n. 324/1976 – derivando questi da un obbligo posto ex lege direttamente in capo alle compagnie di navigazione aerea, le quali successivamente se ne rivalgono nei confronti dei passeggeri-committenti del servizio di trasporto – rientra nella base imponibile Iva del corrispettivo complessivamente dovuto per tale ultimo servizio, secondo quanto previsto dal più volte citato articolo 13 del Dpr n. 633/1972.