riscossione, imprese, guide, regime dei minimiAl centro del dibattito nell’ambito della consultazione pubblica i beni e servizi scambiabili sul mercato.

 

Il 16 dicembre 2014, nell’ambito dell’azione 10 del piano in 15 punti di contrasto alla erosione di base imponibile e spostamento dei profitti (in acronimo inglese BEPS), inaugurato a luglio 2013 dall’OCSE e dai Paesi del G20, è stata pubblicata la bozza di discussione “Discussion draft on the  transfer pricing aspects of cross-border commodity transactions” sugli aspetti di transfer pricing nelle transazioni transfrontaliere di commodity. I commenti  ricevuti sulla bozza di discussione sono stati pubblicati il 10 febbraio 2015 e la consultazione pubblica si è tenuta a Parigi, presso il centro conferenze dell’OCSE, il 19 ed il 20 marzo.

 

Attenzione alle transazioni a rischio elevato
In tema di transfer pricing le azioni rilevanti del piano BEPS sono le azioni 8, 9 e 10 (“Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation”) rispettivamente dedicate agli intangibili (action 8), ai rischi ed al capitale (action 9) e alle altre transazioni a rischio elevato (action 10) e l’azione 13 “Re-examine transfer pricing documentation” sulla documentazione dei prezzi di trasferimento.
Più nello specifico l’azione 10 ha l’obiettivo di sviluppare regole per evitare l’erosione di base imponibile e lo spostamento di profitti tramite la costruzione di transazioni tra parti correlate che difficilmente o per nulla sarebbero realizzate tra operatori tra loro indipendenti in condizioni di libera concorrenza.

 

Focus su operazioni infragruppo di commodity
Nell’ambito di tale mandato sull’azione 10, il gruppo di lavoro n.6 sulla tassazione delle imprese multinazionali ha approfondito le questioni di transfer pricing relative alle operazioni infragruppo di commodity. Come noto, per commodity si intende un qualsiasi bene o servizio scambiabile sul mercato senza differenze qualitative (nell’ambito di categorie omogenee). Quindi la commodity è un bene fungibile ed indifferenziato, il cui prezzo viene determinato dal mercato (ad esempio prodotti agricoli come caffè, zucchero o materie prime come metalli e petrolio) e per i quali, pertanto, il riferimento per la formazione dei prezzi sono le borse merci.

 

Gli aggiustamenti appropriati alle quotazioni di Borsa
Le maggiori problematiche relativamente alla determinazione dell’arm’s length delle commodity sorgono nell’individuazione degli aggiustamenti appropriati alle quotazioni di borsa, considerando la data di esecuzione ed il coinvolgimento di altri soggetti nella supply chain. Il problema è particolarmente sentito nei Paesi in via di sviluppo per i quali l’industria delle materie prime spesso rappresenta l’attività economica principale del Paese .
Tra l’altro, alcuni Paesi, per questa tipologia di transazioni, hanno adottato approcci unilaterali ad hoc, in particolare in Sud America. L’emergere di questi approcci unilaterali, con ciò che ne consegue in termini di maggior rischio di doppia imposizione, ha reso più pressante la necessità di sviluppare indicazioni chiare e precise per le commodity nelle linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento.

 

Per ovviare alle lacune delle direttive OCSE sono state avanzate le seguenti proposte di integrazione con l’inserimento di:

 

 

  • ulteriori indicazioni nel capitolo II delle linee guida sui prezzi di trasferimento per chiarire che il metodo del confronto di prezzo  (comparable uncontrolled price, in acronimo CUP) può essere un metodo di transfer pricing appropriato per le transazioni tra imprese associate aventi ad oggetto commodity e che i listini e le quotazioni di borsa possono essere utilizzati come riferimento nell’ambito dell’applicazione del metodo CUP per determinare il prezzo di libera concorrenza delle  transazioni controllate in questione;
  • ulteriori indicazioni nel capitolo II delle linee guida sui prezzi di trasferimento finalizzate alla individuazione di una data presunta di pricing per le transazioni di commodity tra imprese associate in assenza della prova della data effettiva convenuta tra le parti;
  • ulteriori indicazioni per l’effettuazione delle rettifiche di comparabilità.